Un nuovo accordo tra il Governo italiano e Alibaba mira a tutelare il settore agroalimentare nazionale nel mercato cinese

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha annunciato l’accordo tra il Governo italiano ed Alibaba, piattaforma e-commerce cinese, ai fini della promozione delle eccellenze agroalimentari italiane e della protezione contro i falsi, come è accaduto nel caso del parmesan e del prosecco contraffatto. Grazie a questa intesa, il cui percorso è iniziato quest’anno al Vinitaly, i produttori italiani potranno fare ingresso sulla piattaforma con più tranquillità cercando di soddisfare una domanda che, attualmente, conta oltre 430 milioni di consumatori.

Il Ministro Maurizio Martina dichiara che gli accordi con Alibaba rappresentano uno dei punti principali della strategia di sostegno del “Made in Italy” agroalimentare nel mondo e afferma che “… Siamo riusciti a garantire ai nostri marchi geografici un livello molto alto di protezione sulla piattaforma cinese. Un risultato fondamentale che, in sede di WTO, inseguiamo da decenni e che invece sul web siamo riusciti a costruire in pochi mesi e con risultati eccezionali. Sul versante della promozione avevamo preso l’impegno a Vinitaly per essere protagonisti nella giornata del vino il 9/9 e lo abbiamo mantenuto: il mercato cinese offre opportunità che vanno colte subito …”.

L’accordo, dunque, riguarda sia la protezione che la promozione dei marchi geografici. Sul versante della tutela, ad oggi, l’Italia è l’unico Paese al mondo ad avere garantito ai prodotti Dop e Igp la stessa tutela contro il falso di cui godono i brand commerciali sulla piattaforma e-commerce. Con l’intesa in oggetto, inoltre, la tutela viene estesa dalla piattaforma b2b, accessibile solo alle aziende, a quella b2c, accessibile anche agli utenti della rete di Alibaba ai quali viene data garanzia di acquistare solo vero “Made in Italy”.

Al fine di individuare i falsi, poi, il Ministero delle politiche agricole ha costituito una task force operativa dell’ispettorato repressione frodi che, ogni giorno, cerca i prodotti contraffatti e li segnala ad Alibaba, il quale, entro tre giorni, rimuove le inserzioni ed informa i produttori in merito all’usurpazione delle indizazioni geocrafiche italiane.

Sul versante della promozione, invece, l’Italia investe sulla valorizzazione delle proprie eccellenze enogastronomiche sul sito cinese, come è avvenuto lo scorso 9 settembre con un evento interamente dedicato al vino. Dallo scorso Vinitaly, le aziende vitivinicole italiane presenti sulla piattaforma online sono aumentate da 2 a 50, con oltre 500 etichette.

MASTRI SPEZIALI

MASTRI SPEZIALI

Mastri Speziali è un’azienda agricola votata alla produzione di spezia, in particolare zafferano a km0.

Nata dall’amicizia di quattro studenti di agraria, si propone come luogo di studio per la coltivazione e il miglioramento delle tecniche di gestione delle spezie.

Anno di fondazione: 2014

Settore: Food

Incubatore: No

Sito internetwww.mastrispeziali.com

Altre info:  Primo round di finanziamenti

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TABLE TOP

TABLE TOP

Una app per tutti, un cyber manuale intorno al cibo, la cucina e correlati, con particolare attenzione alla tavola, il suo allestimento e la sua personalizzazione in funzione del luogo, della persona e dell’occasione che si vuole celebrare o festeggiare. Una grande enciclopedia, dove l’utente seleziona il tema e la tipologia di ospiti, per trovare suggerimenti visivi di tavole, ricette in stile e tanti spunti per uno shopping on line che gli permetta di creare la tavola dei suoi sogni. A disposizione anche un servizio extra di personalizzazione a domicilio.

Anno di inizio: 2016

Settore: Food

Incubatore: No

Sito internetwww.tabletopmilano.com

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BEEPRY

BEEPRY

Beepry Srl nasce nel 2015 come startup innovativa nel settore digital, che ha come primo obiettivo di rendere la ricerca dei viaggi online quanto più completa e flessibile, offrendo un servizio di comparazione voli e hotel di altissima qualitá innovativa tramite un complesso algoritmo proprietario e allo stesso tempo una piattaforma che mette al centro di tutto una user experience quanto più fruibile all’utente finale.

Anno di fondazione: 2015

Settore: Turismo

Incubatore: Si

Sito internetwww.beepry.it

Altre info:  Hanno concluso 2 round di finanziamenti free equity:
TIM #WCAP: 25k €
Microsoft: 120k $

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Start up e PMI innovative: la bozza della Legge di bilancio per il 2017

Incentivare gli investimenti privati su tecnologie e beni dell’Industria 4.0, Aumentare la spesa privata in Ricerca, Sviluppo e Innovazione nonchè Rafforzare la finanza a supporto dell’Industria 4.0, VC e start-up. Sono queste, in sintesi, le direttrici fondamentali del Piano nazionale “Industria 4.0” varato dal Governo per il triennio 2017-2020 e promosso dal Ministero dello Sviluppo Economico (“MISE”) che in questi giorni, secondo alcune indiscrezioni, sarebbero state sostanzialmente trasposte nella bozza di legge di bilancio per il 2017 in fase di approvazione.

In linea generale, tra gli incentivi in materia fiscale in via di approvazione vi sarebbero: la proroga dell’ammortamento al 140% per l’acquisto di nuovi macchinari e soluzioni; l’introduzione del cd iperammortamento pari al 250% per gli investimenti in digitalizzazione; l’incremento al 50% (con limite di spese per 20milioni di euro) del credito d’imposta in Ricerca, Sviluppo e Innovazione.

Con specifico riguardo, invece, alle misure a sostegno dell’innovazione spiccano talune disposizioni destinate essenzialmente all’estensione ed al rafforzamento delle agevolazioni già in vigore per gli investimenti nelle start-up e nelle PMI innovative. Si tratterebbe, nello specifico, dell’incremento della detrazione fiscale la quale, a decorrere dal 2017, passerebbe dall’attuale 19% con limite di investimento di 500.000 euro, al 30% con investimento massimo detraibile di 1 milione di euro. In pratica, se venissero normate le indiscrezioni della bozza legge, assumendo l’investimento massimo agevolabile, agli investitori spetterebbe una detrazione massima di 300.000 euro (contro i 95.000 attualmente previsti). Si ricorda, ad ogni buon conto, che trattandosi di “aiuti di stato” l’efficacia della disposizione in parola resterà comunque subordinata all’autorizzazione da parte della Commissione europea dietro richiesta a cura del MISE.

Nella bozza di legge, vi sarebbero inoltre altre misure non meno rilevanti quali: l’Assorbimento da parte delle società “sponsor” delle perdite di startup per 4 anni; la detassazione dei capital gain originati da investimenti a medio/lungo termine; il programma noto come “acceleratori di impresa” con focus sull’Industria 4.0; i fondi di investimento per l’industrializzazione di idee e brevetti ad alto contenuto tecnologico; i fondi di venture capital dedicati a startup Industria 4.0 in co-matching.

È interessante osservare come il modello di sviluppo tecnologico/industriale adottato dal Governo presenti più d’una affinità con analoghi programmi già adottati (con discreto successo) da Governi di altri Paesi.

A titolo di esempio, negli Stati Uniti d’America, il cd “Manufacturing USA” prevede un network di istituti e di laboratori di eccellenza, ai fini della diffusione tecnologica e delle competenze. Questi sarebbero costituiti da grandi gruppi privati ICT e università. Il progetto promosso dal Governo e finanziato tramite partnership pubblico-private Impegno pubblico di circa 0,5$Mld.

In Francia, è stato approvato un Piano di reindustrializzazione e di investimento in tecnologie nell’Industria 4.0 (cd “Industrie du Futur”) capeggiato a livello centrale dal Governo e che prevede un impegno pubblico che supera i 10€Mld. Le principali disposizioni riguardano: Incentivi fiscali per investimenti privati, Prestiti agevolati per PMI e per le mid-tier, Credito d’imposta per la ricerca, Finanziamento progetti “Industrie du Futur” e “Invest for the future”.

Il Governo tedesco ha adottato un Piano d’azione sponsorizzato a livello federale con il coinvolgimento di grandi player industriali e tecnologici (cd “Industrie 4.0”). L’impegno pubblico previsto è di circa 1€Mld e le principali manovre concernono: Finanziamento di progettualità aziendali e centri di ricerca applicata, Agevolazioni fiscali per investimenti in start-up tecnologiche (Cfr. Presentazione Industria 4.0 a cura del MISE).

L’impegno del nostro Governo va quindi accolto con estremo favore non tanto (e non soltanto) in un’ottica di allineamento, doveroso e ineludibile, ai programmi di sviluppo adottati nel resto del mondo, ma anche (e soprattutto) nella prospettiva di rendere il nostro Paese più attrattivo sia agli occhi degli investitori nazionali sia a quelli internazionali. Non può escludersi, per esempio, che questa manovra possa, in qualche misura, assumere un ruolo significativo nel panorama europeo nell’attuale e futuro scenario BREXIT il cui fenomeno potrebbe indurre (ed in alcuni casi ha già indotto) un ripensamento sull’allocazione degli investimenti cautelativamente orientabili verso Paesi appartenenti all’Unione Europea.

In un contesto del genere, il successo della manovra dipenderà in parte dai livelli di semplificazione e di benefici fiscali che con i vari decreti attuativi si riuscirà introdurre nel nostro Paese ed, in egual misura, anche dalla visione prospettica che in essi verrà profusa.

Start up innovative: Modalità di costituzione delle società a responsabilità limitata

È percorribile facoltativamente e in via alternativa, rispetto a quanto ordinariamente previsto dal codice civile, la modalità di costituzione delle start-up innovative sotto forma di società a responsabilità limitata, pertanto, a seconda dei casi, gli uffici potranno continuare a iscrivere in sezione ordinaria e speciale start-up costituite nella forma di s.r.l. con atto pubblico. Sono queste alcune delle indicazioni pervenute dal Ministero dello Sviluppo Economico (“MISE”) con circolare 3691/C del 1 luglio 2016 e finalizzate ad illustrare la disciplina attuativa contenuta nel Decreto ministeriale 17 febbraio 2016 (“DM”) e nel decreto direttoriale 1 luglio 2016 “DR”).

Viene chiarito, anzitutto, che la scelta di concentrare la regolamentazione sul tipo societario della s.r.l. è essenzialmente dovuta a due ragioni: in primo luogo la rilevanza numerica delle start-up iscritte in sezione speciale e costituite in forma di s.r.l. (che rappresentano ad oggi oltre l’80% del numero complessivo delle start-up); in secondo luogo, si è tenuto conto del regime particolarmente favorevole, che il legislatore ha riservato alle start-up s.r.l. (e.g, la disciplina relativa alle diverse categorie di quote, all’equity crowdfunding, etc.).

Va detto poi che già nei primi mesi di quest’anno, al fine di dare concreta attuazione alle norme agevolative previste per la costituzione di tali tipologie d’imprese, il Ministero aveva elaborato un modello standard di atto costitutivo e statuto di s.r.l. secondo la procedura derogatoria delle norme codicistiche. Nello specifico, in adesione alla delega normativa, veniva regolato esclusivamente il modello standard alternativo, rimanendo disciplinato dal codice civile, dalla legge 89 del 1913 (cd legge notarile) e dalle altre norme di sistema, l’ordinaria costituzione tramite atto pubblico.

È importante ricordare che a partire dal 20 luglio 2016 per costituire una startup innovativa in forma di S.R.L., in alternativa all’atto pubblico, è possibile utilizzare il modello standard tipizzato sottoscritto con firma digitale dai contraenti. Il modello standard tipizzato può essere redatto attraverso software disponibili sul mercato, oppure con il servizio “base” Atti Startup realizzato da InfoCamere (http://startup.registroimprese.it/startup/index.html). Il servizio consente di predisporre per via telematica un atto costitutivo startup in forma di S.R.L. in modo semplice e guidato, secondo i dettami della normativa vigente.

Il MISE precisa che con il DM sono state anche delineate le modalità di deposito e conseguente iscrizione dell’atto costitutivo nel registro delle imprese; si tratta di regole formali a cui i depositanti e gli uffici dovranno attenersi ai fini dell’espletamento della formalità che, lo si ricorda, ha efficacia costitutiva.

In particolare, si richiede la sottoscrizione elettronica a norma del codice dell’amministrazione digitale (“CAD”), da parte di ciascun contraente (o da parte dell’unico sottoscrittore, nel caso di s.r.l. unipersonale) da apporre sul documento elettronico, senza possibilità di prevedere modalità di sottoscrizione alternative, soprattutto al fine di consentire le necessarie e corrette verifiche degli uffici (ai sensi della direttiva del 16 settembre 2009, n. 2009/101/CE e delle norme antiriciclaggio).

In pratica, l’onere formale degli atti costitutivi risulterà assolto quando riporterà l’impronta digitale di ciascuno dei (o del) sottoscrittori, e quando esso accede a un documento informatico, nel rispetto del CAD. Ne consegue che non assolve tale onere il documento nato su supporto analogico, sottoscritto autografamente dai contraenti e poi successivamente scansionato e trasmesso (anche se sullabasedelle specifiche tecniche di cui al DR) all’ufficio del registro delle imprese (cfr. nota alla Camera di commercio di Padova del 7/12/2015, prot. 265996).

Sempre ai fini del rispetto dell’onere formale, la circolare chiarisce che il DM richiede anche che, ai fini del rispetto del principio della consensualità (di cui all’articolo 1325 cc), in caso di atto plurilaterale, tutte le sottoscrizioni debbano essere apposte entro 10gg.

Con riguardo alle verifiche che gli uffici dovranno porre in essere ai fini dell’iscrizione in sezione ordinaria (iscrizione propedeutica a quella in sezione speciale), il MISE specifica che essi alternativamente eseguiranno dei controlli preventivi giurisdizionali, amministrativi o in assenza di entrambi dell’atto pubblico. Più in dettaglio, stante l’efficacia costitutiva della formalità in parola, l’ufficio del registro delle imprese, all’atto dell’iscrizione in sezione ordinaria della s.r.l. start-up costituita sulla base del modello standard sottoscritto a norma del CAD, potrà porre in essere quattro tipi di controllo: di mera legalità formale, di legalità formaleallargatanelrispetto della regolamentazione UE, di legalità formale dedicata, di verifica antiriciclaggio. A titolo esemplificativo, l’ufficio ricevente dovrà verificare che, al di là della pertinenza nell’oggettosocialedelconcettodiproduzione,sviluppoe commercializzazione di un bene o un servizio innovativo, esso sia lecito, possibile, determinato o almeno determinabile. In ogni caso, precisa la circolare, l’ufficio è chiamato anche a verificare la capacità giuridica e di agire del o dei costituenti; la condizione patrimoniale dei sottoscrittori; che in caso di conferimenti in natura sia rispettato il disposto dell’articolo 2343 del codice civile, come richiamato dall’articolo 2463 del codice civile; la capacità giuridica del o dei comparenti,daverificarsi soprattutto con riferimento all’eventuale presenza di pene accessorie a condanne penali di natura interdittiva o inabilitativa specifica. Si tratta, in pratica, di verifiche che nella maggior parte dei casi gli uffici effettuano ordinariamente al momento dell’iscrizione.

Fermo quanto già descritto l’ufficio avrà anche cura di verificare quanto segue: con riferimento a cittadini comunitari ed extracomunitari non a conoscenza della lingua italiana (fermo restando il criterio del bilinguismo nelle aree geografiche individuate dalle rispettive norme), che il testo sia in duplice lingua, che la conformità della traduzione sia asseverata , che il cittadino non a conoscenza della lingua sia assistito da traduttore o interprete di propria fiducia, che sottoscriverà digitalmente l’atto, indicando la propria qualità;

Attengono invece a verifiche finora non praticate dagli uffici quelle previste dalla disciplina antiriciclaggio la quale, tuttavia, non può certo essere disattesa nel caso in cui vengano costituite start-up ai sensi della procedura di cui si discute. Sul punto il MISE specificamente chiarisce che, sebbene tali uffici non siano inclusi nell’alveo di figure istituzionali chiamate a compiere verifiche del genere, ai fini di garantirne il compimento si ritiene di poter equiparare codesti uffici ai professionisti individuati dal legislatore della normativa antiriciclaggio.

Da ciò consegue che agli uffici, inter alia, spetterà il compito di adeguata verifica del titolare effettivo nonché di segnalare eventuali operazioni sospette, da individuarsi secondo i criteri e gli indicatori dettati dalla normativa in materia. Nella circolare in parola, viene anche precisato che laddove la sottoscrizione dell’atto costitutivo avvenga non all’interno dell’ufficio, ma in via remota e ove l’ufficio non possa provvedere all’identificazione de visu del o deicontraenti,sarà consentito a talune condizioni, l’utilizzo del dispositivo di firma digitale.

Naturalmente, le verifiche da parte degli uffici in materia antiriciclaggio, sono perviste nelle sole ipotesi di atto costitutivo non autenticato dal notaio o dall’ufficio assistenza qualificata alle imprese (“AQI“) presso le Camere di commercio. Poiché, diversamente, su tali soggetti incomberebbero tutti gli adempimenti antiriciclaggio.

La circolare del MISE evidenzia inoltre i possibili esiti della mancata iscrizione in sezione speciale della start-up, distinguendo due fattispecie completamente differenti. Nella pima si è in presenza di non iscrizione genetica nella sezione speciale e conseguente non iscrizione anche nella sezione ordinaria, nel qual caso saranno esperibili gli ordinari rimedi. Diverso è il caso in cui la cancellazione successiva dalla sezione speciale, in tale ipotesi infatti è consentito il mantenimento dell’iscrizione in sezione ordinaria.

Qualora invece le parti contraenti si avvalgano dell’autentica prestata dall’ufficio AQI, dovendo gli uffici camerali svolgere tutti gli accertamenti riconnessi all’autentica, la verifica del medesimo ne consente l’immediata iscrizione in sezione ordinaria e speciale e l’eventuale immediato avvio dell’attività. In queste ipotesi dovendosi procedere alla autenticazione delle sottoscrizioni digitali dei contraenti de visu, il Conservatore o la persona da esso delegata, dovrà verificare direttamente (e non per tabulas) il consenso dei contraenti stessi, che costituisce l’elemento fondamentale della “non contrarietà all’ordinamento giuridico”.