Il Consiglio dell’UE ha approvato nuove regole per l’attività di pesca esterna

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In data 20 giugno 2017, il Consiglio dell’Unione europea ha raggiunto un accordo con il Parlamento europeo su nuove norme per la gestione sostenibile delle flotte da pesca esterne. Il regolamento si applicherà a tutte le navi europee che svolgono attività di pesca fuori dalle acque dell’Unione e alle navi di Paesi terzi che svolgono attività di pesca nelle acque dell’Unione.

Il nuovo regime semplifica le regole esistenti e ne amplia il campo di applicazione, con il fine di rendere coerenti le dimensioni esterna ed interna della gestione della pesca, e prevede una revisione del sistema delle autorizzazioni in modo che le attività di pesca dell’UE al di fuori delle acque dell’Unione rispettino norme e principi analoghi a quelli applicabili nelle acque dell’UE.

In base al nuovo regime di autorizzazioni, infatti, le navi europee, prima di poter svolgere attività di pesca al di fuori delle acque dell’Unione, necessiteranno non solo di un’autorizzazione o dell’accordo del Paese terzo interessato, ma anche di un’autorizzazione rilasciata dal proprio Stato membro di bandiera. Le varie procedure di autorizzazione sono inoltre migliorate al fine di limitare gli oneri amministrativi, accrescere la certezza del diritto, garantire il pari trattamento di flotte interne ed esterne e ridurre i tempi di risposta a chi presenta domanda.

Il Segretario parlamentare Maltese per l’agricoltura, la pesca e i diritti degli animali, Clint Camilleri, ha affermato: “Grazie alle nuove norme più trasparenti l’UE sarà maggiormente in grado di controllare le proprie navi ovunque operino e di contrastare la pesca illegale. Siamo orgogliosi di portare a termine il nostro semestre per quanto riguarda la pesca con un risultato così significativo”.

L’accordo sulla pesca deve ancora essere approvato dal Comitato dei rappresentanti permanenti del Consiglio (Coreper) e, dopo l’approvazione formale da parte del Consiglio, il nuovo atto legislativo sarà sottoposto al Parlamento europeo per una votazione in prima lettura e al Consiglio per l’adozione definitiva. Il nuovo regolamento dovrebbe entrare in vigore entro la fine del 2017.

 

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Giovanna Bagnardi e Davide Scavuzzo

La Commissione europea promuove norme più semplici e maggiore sostegno per i produttori ortofrutticoli

All’esito della revisione condotta nell’ambito del programma “legiferare meglio”, il 13 marzo 2017 la Commissione europea ha adottato un regolamento delegato relativo al settore ortofrutticolo che aggiorna e semplifica le norme relative a tale settore, potenziando il ruolo delle organizzazioni di produttori e migliorando l’attuale regime di gestione del mercato.

La nuova regolamentazione prevede, in particolare:

  • un incremento del sostegno al settore ortofrutticolo per i ritiri dal mercato, quando i prodotti devono essere rimossi dal mercato a causa di imprevisti sviluppi del mercato. I prezzi di ritiro aumenteranno dal 30% al 40% del prezzo medio di mercato dell’UE negli ultimi cinque anni per la distribuzione gratuita (charity withdrawals) e dal 20% al 30% per i prelievi destinati ad altri scopi;
  • una maggiore attrattività delle organizzazioni di produttori verso produttori che non sono attualmente membri, fornendo maggiore chiarezza su quali azioni delle organizzazioni di produttori sono ammissibili al sostegno finanziario dell’Unione europea;
  • una semplificazione normativa per quanto riguarda le organizzazioni di produttori transnazionali e le loro associazioni.

Le nuove regole si affiancheranno agli aiuti che l’Unione europea già concede al settore ortofrutticolo, un settore nel quale 3,4 milioni di imprese producono ortofrutticoli per un valore di circa 47 miliardi di euro, come gli aiuti diretti e il cofinanziamento di progetti di sviluppo rurale. L’UE ha anche finanziato misure per un totale di 430 milioni di euro per far fronte all’embargo sulle esportazioni agroalimentari dell’UE imposto dalla Russia e 700 milioni di euro annuali di finanziamenti supplementari per le organizzazioni di produttori.

Il Commissario Europeo all’agricoltura, Phil Hogan, ha affermato:

“Il settore europeo agroalimentare è di vitale importanza. L’UE l’ha supportato e continuerà a supportarlo, è altrettanto importante che milioni di agricoltori producano prodotti qualitativamente elevati e siano adeguatamente ricompensati per i loro sforzi e che i consumatori abbiano continuo accesso a questo genere di prodotti”.

Il Consiglio e il Parlamento Europeo disporranno ora di due mesi di tempo per votare il regolamento delegato, che poi entrerà in vigore.

Per ulteriori informazioni si veda il seguente link.

 

Giovanna Bagnardi

L’UE adotta un nuovo regolamento sui controlli ufficiali per garantire maggiore sicurezza nel settore agroalimentare

Il 15 marzo 2017, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato il nuovo “regolamento sui controlli ufficiali” (regolamento relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio). Il nuovo regolamento rafforzerà e potenzierà il sistema dei controlli UE per farlo divenire un riferimento internazionale tra le normative integrate che coprono l’intera catena agroalimentare. Grazie all’armonizzazione delle norme comunitarie, il regolamento mira a prevenire, eliminare o ridurre il rischio per gli esseri umani, gli animali e le piante lungo la catena agroalimentare. Le autorità competenti di ciascuno Stato membro saranno responsabili per l’espletamento dei controlli ufficiali atti a verificare il rispetto di tali norme.

I controlli previsti dal regolamento consistono in verifiche eseguite dai paesi dell’Unione Europea per accertarsi che le imprese rispettino le regole della catena agroalimentare. Queste regole spaziano dalla sicurezza alla qualità degli alimenti e dei mangimi, alla salute delle piante fino alla salute e al benessere degli animali. Il nuovo regolamento sui controlli ufficiali, proposto dalla Commissione nel 2013, estende la tutela introdotta dal regolamento (UE) n. 882/2004 ridefinendo le regole di controllo nella catena agroalimentare con un approccio basato sul rischio. In particolare, il nuovo regolamento comprenderà norme relative ai prodotti di derivazione animale e alla salute delle piante e consentirà alla Commissione di adeguare i requisiti di controllo alle specifiche esigenze di applicazione di ogni settore.

Ai sensi del nuovo regolamento sui controlli ufficiali, una serie di norme comuni si applicherà ai controlli di frontiera effettuati sugli animali, sui prodotti di origine animale, sulle piante e sulle altre merci che possono costituire un rischio per la salute, la sicurezza, il benessere degli animali o, in alcuni casi, dell’ambiente e che devono essere incanalate attraverso il Border Control Posts (BCPs).

Anche gli acquisti di prodotti alimentari via internet saranno oggetto di questa regolamentazione e dei controlli da essa previsti.

Gli Stati membri saranno tenuti a collaborare per lo scambio di informazioni tra le proprie autorità di controllo e tra le altre autorità responsabili di perseguire i casi di violazione della normativa.

Il nuovo regolamento sui controlli ufficiali entrerà in vigore 20 giorni dopo la sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea. Le regole saranno introdotte gradualmente per concedere agli Stati membri e alle imprese dell’UE il tempo di adattarsi.

Più informazioni sono disponibili al seguente link.

 

Giovanna Bagnardi

Reti d’impresa ed e-commerce agroalimentare: ultima chiamata per il credito d’imposta 2016

Tempi stretti per le domande relative all’attribuzione del credito di imposta per gli investimenti delle reti di imprese agricole e agroalimentari e per il commercio elettronico di prodotti agroalimentari. Lo rammenta, con un comunicato stampa del 17 febbraio 2017, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (“Mipaaf“), confermando che anche per quest’anno il termine entro il quale sarà possibile presentarle, va dal 20 al 28 febbraio 2017.

Molto ampio il perimetro delle spese agevolabili e altrettanto estesa la platea dei soggetti interessati; si tratta, infatti, delle a) piccole e medie imprese (“PMI”) come definite nell’allegato I, articolo 2, del regolamento (UE) n. 702/2014 e imprese diverse dalle PMI, attive nella produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, della pesca e dell’acquacoltura compresi nell’Allegato I del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (“TFEU”); b) PMI, come definite nell’allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014, attive nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti agroalimentari, della pesca e dell’acquacoltura non compresi nel predetto Allegato I del TFEU.

In linea generale, occorre rammentare che in entrambe le misure agevolative, il credito d’imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta per il quale è concesso ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione. Tale credito, comunque, non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini IRAP e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del Tuir.

In vista delle scadenze può dunque essere utile ripercorrere in sintesi i tratti salienti delle misure agevolative in parola alla luce dei chiarimenti forniti dal Mipaaf (Cfr. Circolari del 17/10/2016 prot. nn. 76690 e 76689).

 

INVESTIMENTI DELLE RETI DI IMPRESE AGRICOLE E AGROALIMENTARI

È riconosciuto un credito di imposta nella misura del 40% delle spese per nuovi investimenti sostenuti nel periodo di imposta dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016 per lo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie, nonché la cooperazione di filiera e comunque non superiore a 400.000 euro (Cfr. art. 3, comma 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91).

Le spese agevolabili, più in particolare, riguardano i costi per l’acquisto, la costruzione o il miglioramento dei beni immobili e l’acquisto di beni strumentali mobili, come ad esempio attrezzature e strumentazioni necessari per lo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie, e per la cooperazione di filiera, ma anche le spese professionali relative alla costituzione della rete, quelle per software e hardware funzionali al progetto di rete, i costi di promozione, comunicazione e pubblicità, i costi di ricerca e sviluppo e quelli per beni immateriali (marchi, brevetti, licenze, diritti) e i costi per la formazione.

Ai fini dell’agevolazione è richiesto che i pagamenti delle forniture devono essere stati effettuati esclusivamente attraverso bonifico bancario o altri strumenti di pagamento tracciabili, apponendo sulla fattura la dicitura “spesa di euro _____ dichiarata ai fini della concessione del credito d’imposta previsto a valere sul Dm 13 gennaio 2015, n. 272”.

Si ricorda anche che la domanda per le spese agevolabili del 2016 può essere presentata dalle imprese aderenti ad un contratto di rete già costituito al momento della presentazione della domanda e che tale domanda deve essere inoltrata dall’impresa capofila e sottoscritta da tutte quelle partecipanti. Inoltre, unitamente ad essa occorre allegare l’attestazione nella quale si dichiara l’effettività del sostenimento delle spese e la loro destinazione per la realizzazione del programma comune di rete; copia del contratto di rete in essere. Tutti i documenti richiesti devono essere redatti su modelli predisposti dal Mipaaf e disponibili sul sito www.politicheagricole.it.

 

COMMERCIO ELETTRONICO DI PRODOTTI AGROALIMENTARI

In questo caso l’agevolazione consiste in un credito di imposta nella misura del 40% delle spese per nuovi investimenti sostenuti e comunque non superiore a 50.000 euro, nel periodo di imposta dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016, per la realizzazione e l’ampliamento di infrastrutture informatiche finalizzate al potenziamento del commercio elettronico (Cfr. art. 3, comma 1 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91).

È utile ricordare che sono agevolabili tutte le spese sostenute per la realizzazione e l’ampliamento di infrastrutture informatiche finalizzate all’avvio e allo sviluppo del commercio elettronico. Trattasi, più in dettaglio di: dotazioni tecnologiche, software, progettazione e implementazione, sviluppo di database e sistemi di sicurezza.

Analogamente a quanto previsto per le reti d’impresa, i pagamenti devono essere stati effettuati esclusivamente attraverso bonifico bancario o altri strumenti di pagamento tracciabili, apponendo sulla fattura la dicitura “spesa di euro _____ dichiarata ai fini della concessione del credito d’imposta previsto a valere sul Dm 13 gennaio 2015, n. 272”.

Con riguardo alle imprese interessate, va detto che la domanda per le spese agevolabili del 2016 può essere presentata dalle imprese, anche costituite in cooperative o riunite in consorzi, che producono prodotti agricoli, agroalimentari, della pesca e dell’acquacoltura. Inoltre, nella domanda è necessario specificare il codice dell’attività prevalente dichiarata dall’impresa ai fini IVA, il tipo di impresa, il costo complessivo degli investimenti e l’ammontare delle singole spese ammissibili, l’effettività delle spese sostenute e della destinazione, nonché il credito di imposta spettante. Anche in questo caso, tutti i documenti richiesti devono essere redatti su modelli predisposti dal Mipaaf e disponibili sul sito www.politicheagricole.it.

 

Alessandro Foti

© 2017 Studio Legale De Berti Jacchia Franchini Forlani

Cessioni gratuite di prodotti alimentari: novità per le agevolazioni fiscali

La Legge 19 agosto 2016, n. 166, contenente “Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi” (la “Legge”) ha introdotto una serie di disposizioni “di favore” al fine di ridurre gli sprechi dei prodotti alimentari e farmaceutici nelle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione dei medesimi attraverso il recupero e la donazione a fini di solidarietà sociale.

In questa sede, ci soffermeremo sulle disposizioni fiscali di carattere agevolativo in materia di IVA, di imposte sui redditi e di tassa sui rifiuti – delle cessioni gratuite di beni alimentari effettuate a fini di solidarietà sociale.

 

Agevolazioni IVA

  • Risulta, in primo luogo, semplificata la procedura amministrativa necessaria per perfezionare il trasferimento dei beni che da “preventiva” diviene “riepilogativa” al fine di superare la presunzione di cessione a titolo oneroso di tali operazioni (disciplinata dal D.Lgs. n. 441/1997).Per provare la cessione è infatti ora previsto che il cedente effettui una comunicazione telematica (con un software specifico) agli uffici dell’Amministrazione finanziaria o alla Guardia di finanza indicando la data, l’ora e il luogo di inizio del trasporto, la destinazione finale dei beni nonché l’ammontare complessivo, calcolato sulla base dell’ultimo prezzo di vendita, dei beni ceduti gratuitamente.

    La comunicazione dovrà pervenire entro la fine del mese cui si riferiscono le cessioni gratuite e può non essere inviata qualora il valore dei beni stessi non sia superiore a 15.000,00 euro per ogni singola cessione effettuata nel corso del mese cui si riferisce la comunicazione. Per le cessioni di beni alimentari facilmente deperibili si è comunque esonerati dall’obbligo della preventiva comunicazione.

    Le modalità telematiche per l’invio della comunicazione saranno regolate da un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate. Si segnala che il termine tale provvedimento era da emanarsi entro 60 dall’entrata in vigore della Legge (14 settembre 2016).

    E’ inoltre disposto che le norme del D.P.R. 441/1997 vengano modificate per coordinarle alle nuove previsioni. Nelle more dell’emanazione di tali modifiche, rimane ad oggi valevole la segnalazione preventiva (almeno 5 giorni prima della consegna) per ogni cessione gratuita disciplinata dall’art. 2, c.2 del D.P.R. 441/1997.

  • La nuova normativa amplia le condizioni soggettive e oggettive per cui le cessioni dei beni alimentari ceduti gratuitamente per finalità solidali (operazioni esenti IVA ex art.10, n. 12), DPR n. 633/72) possono essere assimilate alle operazioni di distruzione dei beni senza pertanto alterare la detrazione dell’IVA operata a monte dal cedente.Nello specifico, al fine di ovviare alla necessità di rettificare l’IVA detratta sull’acquisto dei beni ceduti in esenzione IVA, la Legge n.166/2016 ha modificato gli artt. 13, comma 3, D.Lgs. n. 460/97 (per i beni non di lusso non più commercializzabili) e 6, comma 15, Legge n. 133/99 (per le derrate alimentari e i prodotti farmaceutici) prevedendo che:
    • si considerano distrutti ai fini IVA anche i prodotti alimentari che vanno oltre il termine minimo di conservazione, purché siano garantite l’integrità dell’imballaggio primario e le idonee condizioni di conservazione;
    • ceduti gratuitamente anche a Enti pubblici / privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche e solidaristiche e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività d’interesse generale anche mediante la produzione/scambio di beni e servizi di utilità sociale o forme di mutualità.

 

Agevolazioni in materia di imposte sui redditi

  • Dal punto di vista oggettivo (soggetti che effettuano le cessioni gratuite), si conferma la totale deducibilità, dal reddito d’impresa dei soggetti cedenti, dei costi di produzione o di acquisto dei beni alimentari gratuitamente ceduti la cui produzione o commercio rientra nell’attività propria dell’impresa, e, dall’altro, estende tale agevolazione anche ai costi sostenuti in relazione alle cessioni gratuite di altre tipologie di beni destinati a fini di solidarietà sociale senza scopo di lucro, sempre se prodotti o commercializzati nell’attività propria dell’impresa cedente. tali beni dovranno essere ndividuati con apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.
  • Sotto il profilo soggettivo (dal lato, cioè, dei soggetti destinatari di tali cessioni), si estende la platea dei soggetti aventi diritto, in precedenza limitata alle sole ONLUS, anche “agli enti pubblici … e agli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche e solidaristiche e che, in attuazione de principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività di interesse generale anche mediante la produzione e lo scambio di beni e servizi di utilità sociale nonché attraverso forme di mutualità”.
  • Cambiano poi, anche in relazione a questa normativa, gli aspetti amministrativi.In particolare, è introdotto l’obbligo di predisporre per ogni cessione un documento di trasporto progressivamente numerato ovvero un documento equipollente, contente l’indicazione della data, degli estremi identificativi del cedente, del cessionario e dell’eventuale incaricato del trasporto, nonché della qualità, della quantità o del peso dei beni ceduti.

    Chi riceve la donazione dovrà effettuare una dichiarazione trimestrale di utilizzo dei beni ceduti, da conservare agli atti dell’impresa cedente, con l’indicazione degli estremi dei documenti di trasporto corrispondenti ad ogni cessione, in cui si attesti il proprio impegno ad utilizzare direttamente i beni ricevuti in conformità alle finalità istituzionali e che, a pena di decadenza dai benefici fiscali, ne realizzi l’effettivo utilizzo diretto a fini di solidarietà sociale senza scopo di lucro.

 

Agevolazioni TARI

  • Una novità contenuta nella nuova legge riguarda infine la possibilità, per i comuni, di applicare una riduzione della TARI per le attività commerciali, industriali o professionali e produttive in genere che producono o distribuiscono beni alimentari e che a titolo gratuito cedono, direttamente o indirettamente, tali beni alimentari agli indigenti e alle persone in maggiori condizioni di bisogno ovvero per l’alimentazione animale.

 

Angela Valente

© 2017 Studio Legale De Berti Jacchia Franchini Forlani

Latte: inviato alla Commissione europea lo schema di decreto per l’etichettatura d’origine

In data 30 maggio 2016 il governo italiano ha firmato ed inviato a Bruxelles lo schema di decreto riguardante le misure per l’etichettatura d’origine del latte e dei prodotti derivati – che assumerà il nome di decreto interministeriale per l’origine in etichetta per il latte e i prodotti trasformati – che introdurrà in Italia l’indicazione obbligatoria dell’origine per i prodotti lattiero caseari.

In particolare, lo schema di decreto prevede tre diciture chiare in etichetta: il “paese di mungitura”, il “paese di confezionamento” e il “paese di trasformazione”. In ognuno dei casi andrà indicato il nome del Paese, ma qualora le tre fasi avvengano nello stesso Paese, l’indicazione di origine potrà essere assolta con l’utilizzo di una sola dicitura. Sarà in ogni caso obbligatorio indicare espressamente il Paese di mungitura del latte. Dal provvedimento resteranno esclusi solamente i prodotti Dop e Igp, che hanno già discipline ben regolamentate riguardo all’origine.

Soddisfazione è stata espressa dal presidente nazionale Coldiretti Roberto Moncalvo e dal ministro per le politiche agricole Maurizio Martina, il quale ha parlato di “tappa storica per il mondo dei produttori e allevatori”. Lo stesso ministro Martina, inoltre, dopo il lancio del logo 100% italiano, ha chiesto risposte più concrete dall’Europa, ricordando come l’Italia stia portando avanti “il piano nazionale per il settore“, nel quale rientrano il taglio delle tasse del 25%, l’aumento della compensazione Iva al 10% e l’intesa con l’Abi per la moratoria di 30 mesi dei mutui delle aziende lattiere. Inoltre di recente è stato anche attuato l’accordo di filiera che permette l’intervento della Grande distribuzione organizzata a sostegno degli allevatori italiani.

Giovanna Bagnardi

© 2016 Studio Legale De Berti Jacchia Franchini Forlani

Indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari

Indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari: il Parlamento europeo chiede alla Commissione di rivalutare l’attuale regolamento

Nell’ambito della votazione relativa al programma della Commissione europea sull’adeguatezza e sull’efficacia della regolamentazione (REFIT), gli europarlamentari hanno approvato una richiesta per rivalutare le basi scientifiche, l’utilità e la fattibilità del regolamento (CE) N. 1924/2006 relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari, nonché eventualmente eliminare il concetto di profili nutrizionali in considerazione dei gravi e persistenti problemi tra cui quelli di distorsione della concorrenza.

Gli europarlamentari ricordano che informazioni e indicazioni veritiere e specifiche su grassi, zuccheri e sale sono già richieste dal regolamento (UE) N. 1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori.

Una revisione del regolamento 1924/2006 potrebbe avere importanti conseguenze sul sistema dei bollini colorati (rosso, giallo, verde) adottato dalla Gran Bretagna nell’etichettatura dei prodotti alimentari in base al contenuto di grassi, grassi saturi, sale o zuccheri che penalizza determinati prodotti non tenendo conto della quantità di prodotto effettivamente consumata.

Il testo della presente richiesta è stato adottato nella seduta plenaria del Parlamento europeo del 12 Aprile 2015 ed è disponibile al seguente LINK (punto 47).

Incentivi fiscali per gli investimenti in startup innovative

Pubblicato in Gazzetta il decreto sugli incentivi fiscali per gli investimenti in startup innovative

Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (GU n.84 del 11-4-2016) del Decreto 25 febbraio 2016 viene data concreta attuazione al pacchetto di misure studiate dal Governo per la crescita del Paese attraverso lo stimolo d’investimenti in imprese vocate all’innovazione.

La rilevanza del Decreto è data principalmente dal fatto che con esso si recepiscono le modifiche, apportate alla disciplina delle startup innovative, succedutesi fino alla data della sua emanazione. Tra queste vale la pena rammentare quelle che hanno allentato le maglie restrittive delle disposizioni originarie, ad esempio, estendendo al periodo d’imposta 2016 la durata degli incentivi fiscali (DL n. 76/2013); ampliando i requisiti richiesti affinché l’impresa possa qualificarsi start-up innovativa e, cioè, essere fiscalmente residente in Italia, o in  UE  o nel SEE, purché  abbia  una  sede produttiva o una filiale in Italia (DL n. 3/2015); incrementando, a 60 mesi  dalla  data  di  costituzione, l’arco temporale richiesto entro il quale una società è considerata start-up innovativa (DL n. 3/2015). Il Decreto recepisce, inoltre, orientamenti e raccomandazioni comunitarie sulle misure agevolative a micro, piccole e medie imprese.

Le misure agevolative si rivolgono sia alle persone fisiche sia alle società che intendono investire in startup innovative.

Per le persone fisiche che investono fino a 500mila euro in start up innovative è prevista una detrazione ai fini IRPEF del 19% di tale investimento e, nei casi in cui la detrazione ecceda l’imposta lorda, tale eccedenza potrà essere detratta dall’IRPEF dovuta nei periodi di imposta successivi ma non oltre il terzo e nel limite del suo ammontare.

Per le società che investono, invece, è prevista la possibilità di dedurre dal proprio reddito complessivo ai fini IRES il 20% degli investimenti rilevanti effettuati, per un importo non superiore a 1,8 milioni. Le percentuali salgono rispettivamente al 25% se si investe in una start up a vocazione sociale e al 27% nel caso di aziende che sviluppano e commercializzano esclusivamente prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico. Le agevolazioni spettano fino a un ammontare complessivo dei conferimenti non superiore a 15 milioni per ciascuna start up innovativa.

Il Decreto è disponibile al seguente LINK.

© 2016 Studio Legale De Berti Jacchia Franchini Forlani

Ministero delle politiche agricole: nuovo sostegno al settore del latte

Ministero delle politiche agricole: nuovo sostegno al settore del latte

Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali informa che Agea, l’agenzia per le erogazioni in agricoltura, sta procedendo al pagamento di cira 21 milioni di euro, dei 25 milioni previsti dalla misura straordinaria contro la crisi del comparto, a 25.000 allevatori italiani. Questa prima tranche di pagamenti erogata in anticipo di tre mesi sarà seguita nelle prossime settimane dalla distribuzione dei restanti 4 milioni di euro.

Questo intervento si inserisce tra le diverse azioni che il ministero ha promosso a favore del settore lattiero caseario, tra le quali si possono ricordare la cancellazione dell’Irap e dell’Imu sui terreni delle aziende agricole, una diminuzione della pressione fiscale sulle aziende che è scesa al 25% anche grazie all’aumento della compensazione Iva al 10% per gli allevatori, l’ampliamento della compensazione delle quote latte tra produttori, lo stoccaggio privato dei formaggi che dopo un iniziale quantitativo pari a 12.000 tonnellate è ora diventato, per il nostro paese, di 27.000 tonnellate e, infine, l’approvazione della legge 91/2015 che per le vendite di latte fresco prevede la durata minima dei contratti fissata a 12 mesi e l’espressa indicazione del prezzo da pagare alla consegna che può essere fisso o legato a fattori determinati, come indicatori di mercato, volume consegnato e qualità o composizione del latte crudo.

© 2016 Studio Legale De Berti Jacchia Franchini Forlani

La commissione sicurezza alimentare del Parlamento europeo ribadisce il suo supporto all'introduzione dell’obbligo di indicazione del paese di origine per la carne e il latte

La commissione sicurezza alimentare del Parlamento europeo ribadisce il suo supporto all’introduzione dell’obbligo di indicazione del paese di origine per la carne e il latte

Gli europarlamentari della commissione sicurezza alimentare del Parlamento europeo (PE) hanno approvato una proposta di risoluzione non vincolante, che sarà sottoposta al voto della sessione plenaria del PE di aprile o maggio prossimi, a favore dell’introduzione dell’obbligo di indicare sull’etichetta il paese di origine della carne e del latte.

Secondo gli europarlamentari che promuovono quest’iniziativa, l’indicazione del paese di origine o del luogo di provenienza dovrebbe essere resa obbligatoria per la carne contenuta negli alimenti trasformati, e per tutti i tipi di carne oltre a quella derivante da animali bovini, suini, caprini e dal pollame. L’obbligo dell’indicazione di origine dovrebbe riguardare anche il latte venduto singolarmente e il latte usato come ingrediente nei prodotti lattiero caseari, negli alimenti non trasformati, negli alimenti a base di un singolo ingrediente e per gli ingredienti che costituiscono più del 50% di un alimento.

Alcuni sondaggi dimostrano che i cittadini europei sono fortemente a favore dell’indicazione del paese di origine per gli alimenti e, secondo uno studio della Commissione, i costi derivanti dall’obbligo di indicare il paese di origine per le carni sarebbe relativamente basso. Un tale obbligo aiuterebbe inoltre a combattere le frodi alimentari nel settore del latte e dei prodotti lattiero caseari, proteggendo l’occupazione in un settore che sta attraversando una dura crisi.

Per maggiori informazioni si veda il seguente LINK.