I brevetti per invenzioni e modelli di utilità acquistati da una società fallita sono ammissibili per il bonus R&S

L’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla possibilità di fruire del credito d’imposta per l’attività di ricerca e sviluppo (art. 3 del DL 145/2013) con riferimento ai costi sostenuti da una società che svolge attività di ricerca e sviluppo per l’acquisto di un “lotto” comprensivo di brevetti per invenzione e modelli di utilità, di marchi e disegni da una società fallita. Per l’acquisto di tale “lotto” la società istante ha pagato un prezzo complessivo.

In particolare, con la risoluzione n. 19 del 14 febbraio 2017 è stato chiarito che:

  1. sono agevolabili i brevetti per invenzione e per modelli di utilità, solo se essi funzionali e connessi al progetto di ricerca e sviluppo, in corso di svolgimento, da parte della società e per il quale la stessa intende fruire del credito d’imposta; non possono invece essere ammessi all’agevolazione i marchi d’impresa e i disegni come previsto dall’art. 3, comma 6 del DL 145/2013 (la risposta è stata resa dal Ministero dello Sviluppo Economico interpellato dalla stessa Agenzia);
  2. sono ammissibili all’agevolazione i costi sostenuti per l’acquisizione di privative da soggetti terzi, anche da un fallimento di altra società;
  3. al fine di determinare la spesa ammissibile per il calcolo del credito di imposta, la società dovrebbe individuare la spesa attribuibile a ciascun bene immateriale facente parte del “lotto” acquistato dalla società fallita; non conoscendo il costo di acquisto dei singoli beni immateriali ricompresi nel “lotto”, l’Agenzia suggerisce di adottare un criterio di ripartizione fondato sull’incidenza percentuale del valore normale del singolo bene rispetto al valore normale complessivo del lotto di beni acquistato. I valori di stima adottati devono risultare da una relazione di stima al fine di un eventuale controllo.
  4. gli investimenti realizzati dalla società fallita per le privative in oggetto, non possono essere imputati ai fini del calcolo della media di riferimento (la circolate n. 5/2016 ha precisato che occorre considerare la “media aritmetica degli investimenti realizzati nei tre periodi di imposta precedenti a quello di prima applicazione”) della società istante.

 

Angela Valente

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