Cessioni gratuite di prodotti alimentari: novità per le agevolazioni fiscali

La Legge 19 agosto 2016, n. 166, contenente “Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi” (la “Legge”) ha introdotto una serie di disposizioni “di favore” al fine di ridurre gli sprechi dei prodotti alimentari e farmaceutici nelle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione dei medesimi attraverso il recupero e la donazione a fini di solidarietà sociale.

In questa sede, ci soffermeremo sulle disposizioni fiscali di carattere agevolativo in materia di IVA, di imposte sui redditi e di tassa sui rifiuti – delle cessioni gratuite di beni alimentari effettuate a fini di solidarietà sociale.

 

Agevolazioni IVA

  • Risulta, in primo luogo, semplificata la procedura amministrativa necessaria per perfezionare il trasferimento dei beni che da “preventiva” diviene “riepilogativa” al fine di superare la presunzione di cessione a titolo oneroso di tali operazioni (disciplinata dal D.Lgs. n. 441/1997).Per provare la cessione è infatti ora previsto che il cedente effettui una comunicazione telematica (con un software specifico) agli uffici dell’Amministrazione finanziaria o alla Guardia di finanza indicando la data, l’ora e il luogo di inizio del trasporto, la destinazione finale dei beni nonché l’ammontare complessivo, calcolato sulla base dell’ultimo prezzo di vendita, dei beni ceduti gratuitamente.

    La comunicazione dovrà pervenire entro la fine del mese cui si riferiscono le cessioni gratuite e può non essere inviata qualora il valore dei beni stessi non sia superiore a 15.000,00 euro per ogni singola cessione effettuata nel corso del mese cui si riferisce la comunicazione. Per le cessioni di beni alimentari facilmente deperibili si è comunque esonerati dall’obbligo della preventiva comunicazione.

    Le modalità telematiche per l’invio della comunicazione saranno regolate da un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate. Si segnala che il termine tale provvedimento era da emanarsi entro 60 dall’entrata in vigore della Legge (14 settembre 2016).

    E’ inoltre disposto che le norme del D.P.R. 441/1997 vengano modificate per coordinarle alle nuove previsioni. Nelle more dell’emanazione di tali modifiche, rimane ad oggi valevole la segnalazione preventiva (almeno 5 giorni prima della consegna) per ogni cessione gratuita disciplinata dall’art. 2, c.2 del D.P.R. 441/1997.

  • La nuova normativa amplia le condizioni soggettive e oggettive per cui le cessioni dei beni alimentari ceduti gratuitamente per finalità solidali (operazioni esenti IVA ex art.10, n. 12), DPR n. 633/72) possono essere assimilate alle operazioni di distruzione dei beni senza pertanto alterare la detrazione dell’IVA operata a monte dal cedente.Nello specifico, al fine di ovviare alla necessità di rettificare l’IVA detratta sull’acquisto dei beni ceduti in esenzione IVA, la Legge n.166/2016 ha modificato gli artt. 13, comma 3, D.Lgs. n. 460/97 (per i beni non di lusso non più commercializzabili) e 6, comma 15, Legge n. 133/99 (per le derrate alimentari e i prodotti farmaceutici) prevedendo che:
    • si considerano distrutti ai fini IVA anche i prodotti alimentari che vanno oltre il termine minimo di conservazione, purché siano garantite l’integrità dell’imballaggio primario e le idonee condizioni di conservazione;
    • ceduti gratuitamente anche a Enti pubblici / privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche e solidaristiche e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività d’interesse generale anche mediante la produzione/scambio di beni e servizi di utilità sociale o forme di mutualità.

 

Agevolazioni in materia di imposte sui redditi

  • Dal punto di vista oggettivo (soggetti che effettuano le cessioni gratuite), si conferma la totale deducibilità, dal reddito d’impresa dei soggetti cedenti, dei costi di produzione o di acquisto dei beni alimentari gratuitamente ceduti la cui produzione o commercio rientra nell’attività propria dell’impresa, e, dall’altro, estende tale agevolazione anche ai costi sostenuti in relazione alle cessioni gratuite di altre tipologie di beni destinati a fini di solidarietà sociale senza scopo di lucro, sempre se prodotti o commercializzati nell’attività propria dell’impresa cedente. tali beni dovranno essere ndividuati con apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.
  • Sotto il profilo soggettivo (dal lato, cioè, dei soggetti destinatari di tali cessioni), si estende la platea dei soggetti aventi diritto, in precedenza limitata alle sole ONLUS, anche “agli enti pubblici … e agli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche e solidaristiche e che, in attuazione de principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività di interesse generale anche mediante la produzione e lo scambio di beni e servizi di utilità sociale nonché attraverso forme di mutualità”.
  • Cambiano poi, anche in relazione a questa normativa, gli aspetti amministrativi.In particolare, è introdotto l’obbligo di predisporre per ogni cessione un documento di trasporto progressivamente numerato ovvero un documento equipollente, contente l’indicazione della data, degli estremi identificativi del cedente, del cessionario e dell’eventuale incaricato del trasporto, nonché della qualità, della quantità o del peso dei beni ceduti.

    Chi riceve la donazione dovrà effettuare una dichiarazione trimestrale di utilizzo dei beni ceduti, da conservare agli atti dell’impresa cedente, con l’indicazione degli estremi dei documenti di trasporto corrispondenti ad ogni cessione, in cui si attesti il proprio impegno ad utilizzare direttamente i beni ricevuti in conformità alle finalità istituzionali e che, a pena di decadenza dai benefici fiscali, ne realizzi l’effettivo utilizzo diretto a fini di solidarietà sociale senza scopo di lucro.

 

Agevolazioni TARI

  • Una novità contenuta nella nuova legge riguarda infine la possibilità, per i comuni, di applicare una riduzione della TARI per le attività commerciali, industriali o professionali e produttive in genere che producono o distribuiscono beni alimentari e che a titolo gratuito cedono, direttamente o indirettamente, tali beni alimentari agli indigenti e alle persone in maggiori condizioni di bisogno ovvero per l’alimentazione animale.

 

Angela Valente

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