Etichettatura presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari

Etichettatura presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari

Regolamento (UE) 1169/11 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori

Il Regolamento (UE) n. 1169/11, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori (“regolamento’”), definisce i principi, i requisiti e le responsabilità che disciplinano l’etichettatura dei prodotti alimentari.

Entrato in vigore il 13 dicembre 2014, il regolamento ha abrogato, sostituendole, le precedenti direttive in materia di etichettatura e informazioni relative ai prodotti alimentari, cioé la direttiva 2000/13/CE, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l’etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità, e la direttiva 90/496/CEE, relativa all’etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari.

Rispetto alle abrogate direttive, il regolamento introduce le seguenti significative innovazioni:

  1. migliora la leggibilità delle informazioni obbligatorie relative a ciascun prodotto, prevedendo una dimensione minima dei caratteri;
  2. richiede una più chiara ed armonizzata presentazione nella lista degli ingredienti degli allergeni contenuti negli alimenti preimballati;
  3. rende obbligatoria la presentazione di informazioni relative agli allergeni per gli alimenti non preimballati, come quelli serviti in ristoranti e bar;
  4. a decorrere dal 13 dicembre 2016, obbliga a fornire una dichiarazione contenente determinate informazioni nutrizionali.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica agli operatori del settore alimentare in tutte le fasi della catena alimentare qualora le loro attività riguardano la fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, compresi i servizi di ristorazione forniti da imprese di trasporto quando il luogo di partenza si trovi nel territorio degli Stati membri.

Tutti gli alimenti destinati al consumatore finale, compresi quelli forniti dalle collettività, e quelli destinati alla fornitura delle collettività, rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento.

Infine, con l’entrata in vigore del regolamento, incombe anche sui ristoratori l’obbligo di informazione relativo agli allergeni contenuti negli alimenti. Tale informativa deve essere fornita nei locali in cui gli alimenti vengono somministrati, per il tramite del menù o di altro materiale informativo esposto.

Le informazioni obbligatorie sugli alimenti: principi che le disciplinano, contenuto e presentazione  

Le informazioni obbligatorie sugli alimenti richieste dalla normativa in oggetto rientrano in una delle seguenti categorie:

  1. informazioni sull’identità e la composizione, le proprietà o altre caratteristiche dell’alimento;
  2. informazioni sulla protezione della salute dei consumatori e sull’uso sicuro dell’alimento. Tali informazioni riguardano in particolare:
    • gli attributi collegati alla composizione del prodotto che possono avere un effetto nocivo sulla salute di alcune categorie di consumatori;
    • la durata di conservazione, le condizioni di conservazione e uso sicuro;
    • l’impatto sulla salute, compresi i rischi e le conseguenze collegati a un consumo nocivo e pericoloso dell’alimento;
  3. informazioni sulle caratteristiche nutrizionali che consentano ai consumatori, compresi quelli che devono seguire un regime alimentare speciale, di effettuare scelte consapevoli.

Il regolamento elenca le seguenti indicazioni che obbligatoriamente dovrebbero essere riportate sull’etichetta:

  1. la denominazione dell’alimento;
  2. l’elenco degli ingredienti;
  3. qualsiasi ingrediente o coadiuvante tecnologico, che provochi allergie o intolleranze, usato nella fabbricazione o nella preparazione di un alimento e ancora presente nel prodotto finito,anche se in forma alterata;
  4. la quantità di taluni ingredienti o categorie di ingredienti;
  5. la quantità netta dell’alimento;
  6. il termine minimo di conservazione o la data di scadenza;
  7. le condizioni particolari di conservazione e/o le condizioni di impiego;
  8. il nome o la ragione sociale e l’indirizzo dell’operatore del settore alimentare responsabile delle informazioni sugli alimenti;
  9. il paese d’origine o il luogo di provenienza ove richiesto;
  10. le istruzioni per l’uso, per i casi in cui la loro omissione renderebbe difficile un uso adeguato dell’alimento;
  11. per le bevande che contengono più di 1,2% di alcol in volume, il titolo alcolometrico volumico effettivo;
  12. la dichiarazione nutrizionale.

Poiché il carattere leggibile delle indicazioni obbligatorie costituisce un elemento fondamentale per far sì che l’informazione contenuta nell’etichetta sia correttamente veicolata al consumatore, sono previste delle misure minime relative alla dimensione dei caratteri utilizzati per le stesse.

Inoltre, per gli alimenti preimballati messi in vendita mediante tecniche di comunicazione a distanza, le informazioni obbligatorie, ad eccezione della data di scadenza, sono messe a disposizione del consumatore tramite il supporto della vendita a distanza oppure mediante qualunque altro mezzo adeguato chiaramente individuato dall’operatore del settore alimentare. Ad ogni modo, al momento della consegna del prodotto, tutte le informazioni obbligatorie devono essere nella disponibilità del consumatore.

I “simil alimenti”

Sono tali gli alimenti in cui un componente o un ingrediente che i consumatori presumono sia normalmente utilizzato o naturalmente presente è stato sostituito con un diverso componente o ingrediente. In tal caso, il componente o l’ingrediente utilizzato per la sostituzione parziale o completa andrà chiaramente indicato in etichetta.

Termine minimo di conservazione e scadenza

Il Termine minimo di conservazione (“TMC”) o la scadenza fanno parte delle indicazioni obbligatorie.

La data di scadenza, che é richiesta per i prodotti molto deperibili, è preceduta dalla dicitura “Da consumare entro il”, che rappresenta il limite oltre il quale il prodotto non deve essere consumato.

Il TRM, che invece si applica per gli alimenti che possono essere conservati più a lungo, é preceduto dalla dicitura “Da consumarsi preferibilmente entro il”. Tale dicitura indica che il prodotto, oltre la data riportata, può aver modificato alcune caratteristiche organolettiche come il sapore e l’odore ma può essere consumato senza rischi per la salute.

Paese d’Origine

Le indicazioni relative al paese d’origine o al luogo di provenienza di un alimento dovrebbero essere fornite ogni volta che la loro assenza possa indurre in errore i consumatori per quanto riguarda il reale paese d’origine o luogo di provenienza del prodotto. Per alcuni tipi di carne, l’indicazione del paese d’origine o del luogo di provenienza è obbligatoria.

Informazioni nutrizionali

Il regolamento ha incluso tra le informazioni obbligatorie quelle sulle caratteristiche nutrizionali del prodotto. Tale indicazione consente ai consumatori, compresi quelli che devono seguire un regime alimentare speciale, di effettuare scelte consapevoli.

L’obbligo di fornire tali informazioni decorrerà dal 13 dicembre 2016. Attualmente l’impiego di indicazioni nutrizionali e sulla salute è permesso soltanto se sono rispettate le condizioni previste nel Regolamento (CE) n. 1924/2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari.

Ulteriori disposizioni previste dal regolamento

I prodotti e le preparazioni a base di carne nonché i prodotti della pesca che possono sembrare costituiti da un unico pezzo di carne o di pesce ma che in realtà sono frutto dell’unione di diverse parti, attuata grazie ad altri ingredienti tra cui additivi ed enzimi alimentari oppure mediante sistemi diversi, recano l’indicazione “carne ricomposta” o “pesce ricomposto”.

Inoltre, la denominazione dell’alimento comprende o è accompagnata da un’indicazione dello stato fisico nel quale si trova il prodotto o dello specifico trattamento che esso ha subito (ad esempio “in polvere”, “ricongelato”, “liofilizzato”, “surgelato”, “concentrato”, “affumicato”), nel caso in cui l’omissione di tale informazione potrebbe indurre in errore l’acquirente. Nel caso di alimenti che sono stati congelati prima della vendita e sono venduti decongelati, la denominazione dell’alimento è accompagnata dalla designazione “decongelato”.

© 2016 Studio Legale De Berti Jacchia Franchini Forlani

Il Regolamento sui nuovi alimenti

Il Regolamento sui nuovi alimenti

Il 25 novembre 2015 l’Unione europea (“UE”) ha adottato il Regolamento (UE) n. 2015/2283 relativo ai nuovi alimenti (“regolamento” o “nuovo regolamento”), le cui disposizioni saranno applicabili a far data dal 1° gennaio 2018.

Il nuovo regolamento persegue l’obiettivo di migliorare le condizioni di accesso sul mercato dell’UE dei prodotti alimentari nuovi ed innovativi, garantendo al contempo un elevato livello di sicurezza alimentare, la tutela della salute pubblica e del benessere dei consumatori, oltreché il corretto funzionamento del mercato interno.

Alla luce degli ultimi sviluppi del diritto UE, dell’evoluzione dei progressi tecnologici e dei pareri scientifici, il regolamento chiarisce la definizione di “nuovo alimento”, semplifica la procedura per l’autorizzazione all’immissione nell’UE di nuovi prodotti alimentari, e introduce disposizioni a tutela delle nuove prove o dei nuovi dati scientifici acquisiti dal richiedente a supporto della propria domanda di autorizzazione.

Definizione di “nuovo alimento”

Secondo le nuove disposizioni introdotte dal regolamento, un alimento potrà essere considerato “nuovo” qualora non sia stato consumato in misura significativa nell’UE prima del maggio 1997 (i.e. data in cui la prima normativa sui nuovi prodotti alimentari è entrata in vigore) e sia innovativo, oppure derivato dall’applicazione di nuovi processi di produzione e tecnologie, oppure sia stato tradizionalmente consumato al di fuori dell’UE. La nuova normativa precisa che anche gli animali interi, e quindi gli insetti interi, se non usati in misura significativa per il consumo umano nell’UE prima del maggio 1997 rientrano nella definizione di nuovi prodotti alimentari.

Ricordiamo che tra i nuovi prodotti alimentari recentemente approvati figurano l’olio ottenuto da Buglossoides arvensis, la proteina di semi di colza e l’olio di semi di coriandolo. I nuovi prodotti alimentari autorizzati comprendono prodotti tradizionalmente consumati in paesi extraeuropei, come i semi di chia (ricchi di acidi grassi omega-3), e alimenti ottenuti utilizzando le più recenti innovazioni tecnologiche, come i prodotti lattieri trattati termicamente fermentati con Bacteroides xylanisolvens (DSM 23964). Altri esempi includono il “salatrim”, un grasso a valore calorico ridotto, un olio ad alto tenore di DHA derivato dalle microalghe e un succo di frutta prodotto ad alta pressione (esempio di alimento derivato da nuovi processi di produzione).

La procedura per l’autorizzazione al commercio di un “nuovo” alimento

Il regolamento rende più snella e veloce la procedura per autorizzare l’immissione sul mercato UE di un nuovo alimento. Nel contesto di tale procedura, all’Autorità europea per la sicurezza alimentare (“EFSA”) spetterà, qualora richiesto, il compito di effettuare le valutazioni scientifiche necessarie per valutare i rischi derivanti dai nuovi prodotti alimentari.

L’approvazione per l’immissione nell’UE di nuovi prodotti alimentari verrà concessa solo se, a seguito di un’attenta valutazione scientifica, sarà dimostrato che questi non arrecano rischi alla sanità pubblica, il loro utilizzo non è svantaggioso dal punto di vista nutrizionale nel momento in cui questi sono destinati a sostituire un prodotto alimentare simile e non sono fuorvianti per il consumatore.

Al fine di informare correttamente il consumatore, il nuovo regolamento dispone inoltre che sull’etichetta dei nuovi prodotti alimentari possano essere applicati ulteriori requisiti specifici, come per esempio la descrizione dell’alimento, la sua origine, la sua composizione o le sue condizioni d’uso al fine di garantire che i consumatori siano a sufficienza informati sulla natura e sulla sicurezza del nuovo alimento, in particolar modo per quanto concerne i gruppi vulnerabili della popolazione.

Inoltre, è previsto l’utilizzo di una differente procedura per l’autorizzazione degli alimenti tradizionali provenienti da paesi extraeuropei, che sono qualificabili come nuovi prodotti alimentari nell’UE, in modo tale da agevolarne gli scambi.

Poiché il nuovo regolamento armonizza e centralizza a livello europeo la procedura per l’autorizzazione dei nuovi prodotti alimentari, gli Stati membri non avranno più il diritto di approvare o vietare nuovi prodotti alimentari in maniera indipendente una volta che questi saranno stati autorizzati per la commercializzazione nell’UE. Ad ogni modo, uno Stato membro potrà decidere di sospendere o limitare in maniera provvisoria l’immissione sul proprio territorio e l’uso di qualsiasi nuovo prodotto alimentare qualora ritenga che questo possa costituire un pericolo per la salute in forza delle disposizioni di salvaguardia della legislazione alimentare generale. Qualora si verifichi tale circostanza le autorità degli Stati membri dovranno informare la Commissione della misura di protezione adottata, la cui compatibilità con il diritto UE verrà valutata nell’ambito di un’apposita indagine. Nel caso in cui dovesse risultare che un nuovo prodotto alimentare è rischioso per i consumatori, la Commissione potrà immediatamente sospenderne l’autorizzazione alla commercializzazione nell’UE.

Disposizioni in materia di protezione dei dati

Le disposizioni in materia di protezione dei dati contribuiranno a proteggere gli interessi delle aziende che producono nuovi prodotti innovativi, e dovrebbero contribuire a promuovere l’innovazione nel settore dei prodotti alimentari.

In forza di tali disposizioni, le prove scientifiche di recente pubblicazione e i dati che sono protetti da proprietà industriale non potranno essere riutilizzati a beneficio di un’altra domanda di autorizzazione per un periodo di 5 anni a seguito dell’approvazione di un nuovo prodotto alimentare, purché vengano rispettate determinate condizioni.

Misure transitorie

Il regolamento dispone che le domande di autorizzazione la cui fase di valutazione da parte degli Stati membri non sia stata ancora ultimata al momento della sua applicazione, saranno disciplinate dallo stesso, con la conseguenza che spetterà alla Commissione il compito di completare tale valutazione.

Clicca qui per approfondire

 

© 2016 Studio Legale De Berti Jacchia Franchini Forlani

Dbj Awards – The Innovation Day

Dbj Awards – The Innovation Day
invito DBJ Watch_1

Dbj Awards – The Innovation Day è la giornata in cui premieremo le startup e progetti d’impresa nei settori food e turismo.

I finalisti presenteranno i propri progetti a una giuria composta da Pietro Ferraris, Presidente dell’Associazione Startup Turismo e mobile business developerdi Lastminute.com group, Fabio Fraticelli, Ricercatore presso Università Politecnica delle Marche, Francisco Garcia, CEO di Chiarezza.it, Massimiliano Gazzo, Partner dello Studio De Berti Jacchia Franchini Forlani, Marco Porcaro, CEO di Cortilia, Tommaso Vincenzetti, Strategy e Development Advisor di Copernico.

A seguire, istituzioni, imprenditori, finanziatori, società leader e riconosciuti esperti del settore si confronteranno durante una tavola rotonda sul tema: “Innovare Sistemi e Modelli di Business Tradizionali nei Settori Food e Turismo”.

PROGRAMMA

10.00 – Registrazione partecipanti
10.30 – Apertura dei lavori
10.35 – Presentazione candidati start up e progetti d’impresa alla Giuria
11.15 – Coffee break
11.30 – Presentazione osservatorio DBJ Watch e Ricerca “Food& Tourism: è tempo di innovare”
12.00 – Tavola rotonda “Innovare Sistemi e Modelli di Business Tradizionali nei Settori Food e Turismo”

SERVAIR SOLUTION – Jerome Felici
ALIDAYS – Davide Catania
CREA Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l’analisi dell’economia Agraria – Serena Tarangioli
UVET – Mario Mazzei

12.45 – Premiazione
13.00 – Light lunch

Accrediti entro il 2 febbraio – via email eventi@dejalex.com o chiamando il n.  02/725541

 

Iscrivetevi, mancano pochi giorni!

Ricordiamo a chi ha avviato una start up o un progetto di impresa che è ancora possibile inviare la propria candidatura per partecipare ai DBJAwards che si terranno il prossimo 5 febbraio presso la sede di Copernico in via Copernico n. 38

Tutte le informazioni qui:

DBJ AWARDS CARTOLINA

 

10 domande a… Marco Porcaro, CEO di Cortilia

Che cos’è Cortilia.
Marco Porcaro Cortilia, l’innovativa azienda italiana nata a gennaio 2011 dall’intuizione di Marco Porcaro, è il primo mercato agricolo online per la vendita diretta di prodotti artigianali e locali che vengono consegnati direttamente a casa dei consumatori.
L’idea è ricreare virtualmente il concetto di filiera corta: in questo modo, attraverso Cortilia, domanda e offerta si possono incontrare. E le PMI possono avere così nuove occasioni per raggiungere i consumatori e vendere i loro beni.

1. Cortilia nel 2011 e Viamente e Mobalia prima ancora. Quale processo creativo segui? Come ti vengono le idee? 

Semplicemente osservando il mercato. Cerco di capire che cosa cerca la gente e che cosa vorrà tra 12, 24, 36 mesi. Nel caso di Cortilia, nata nel 2011, avevo già pensato alle opportunità che potevano derivare dall’Expo2015. Le persone erano e sono sempre più attente ad alcuni temi in particolare: la sostenibilità, la domanda di prodotti di qualità, la possibilità di disintermediare la filiera. Mi concentro su strumenti e modalità che possano soddisfare la domanda, siano essi esistenti o da riconfigurare.

2. Avuta l’idea, qual è la primissima cosa che hai fatto?
Ho voluto fare una prova per vedere se funzionava e se c’era davvero interesse. Quindi ho coinvolto una trentina di amici per far loro provare il servizio: a tutti gli effetti un test molto semplice per capire se esistevano davvero domanda e offerta senza pensare a niente di grandioso o complicato.
Se dovessi avviare una nuova iniziativa nel settore del turismo mi muoverei nello stesso modo. Manderei un’email dicendo: ”Vuoi andare in vacanza? Ti ci porto io”.

3. A quali altre iniziative imprenditoriali ti sei ispirato o hai fatto in qualche modo riferimento?
Non mi sono ispirato a nessuna realtà in particolare, anche se c’erano e io non lo sapevo. E questo mi porta a sottolineare un punto fondamentale: prima di partire è necessario studiare a fondo l’esistente e subito dopo verificare a livello globale se c’è qualche iniziativa simile. E non scoraggiarsi se c’è già chi fa la stessa cosa: nel mio caso sapere che c’era della concorrenza mi ha confermato che il mercato esisteva!
E se poi uno sta lavorando in ottica di exit, è un’ulteriore buona notizia perché significa che, prima o poi, qualcuno può venire a comprarti.
Basti pensare ad Amazon fresh: un colosso del genere che educa il cliente a fare la spesa online è una risorsa incredibile. Ma con un player della forza di Amazon si scalerebbe molto più velocemente.

4. Quando hai capito che l’idea avrebbe avuto successo? In che momento hai pensato “è fatta”?
Mai! Non penso mai di avercela fatta! Al limite uno può avere delle conferme che sta andando nella direzione giusta ma per ogni conferma, in un mondo dinamico come questo, si aprono immediatamente altri mille dubbi.
Nessuno può dire “è fatta”. Perché anche se lo pensi può sempre accadere qualcosa a livello normativo per esempio che ti rompe le uova nel paniere – magari la CEE o un nuovo regolamento decide che sei troppo grosso e ti “smembra” in più pezzi…
5. Nel tuo percorso imprenditoriale, quali sono le difficoltà che hai incontrato e che cosa invece ti è stato d’aiuto?
L’eccessiva burocrazia è decisamente una difficoltà! Perché di fatto ci fa perdere un sacco di tempo.
Invece mi è stato di grande aiuto trovare dei ragazzi italiani giovani che hanno tantissima voglia di fare: anche nei momenti più complicati, il team mi ha restituito l’entusiasmo, l’energia e gli stimoli che servivano per tenere duro e andare avanti.

6. Con riferimento a Cortilia, come hai identificato, raggiunto e scelto gli agricoltori della tua rete?
Sulla base dei criteri del manifesto, in primis per poter avere a disposizione i migliori prodotti sul territorio. All’inizio li abbiamo cercati noi e ancora adesso continuiamo a cercarli anche se devo dire che il trend si sta invertendo: via via che passa il tempo e Cortilia viene conosciuto li cerchiamo sempre meno perché sono loro i primi a proporsi.

7. Se dovessi indicare tre fattori alla base del successo di Cortilia quali sceglieresti?
Logistica, comunicazione e qualità del servizio che per Cortilia racchiude una serie di concetti tra cui la qualità del prodotto e soprattutto la fiducia che si instaura tra Cortilia e il cliente, sia relativamente alla certezza di ricevere prodotti freschi e di gusto, sia con riguardo all’affidabilità dei tempi di consegna.

8. A tuo avviso qual è –se c’è- un errore che molte start up fanno nel momento in cui elaborano un business plan che sia sostenibile?
L’errore è elaborare un business plan! Perché dipende dallo stadio a cui si trova la start up. Il business plan dovrebbe funzionare più come una linea guida per avere un’idea dei profitti e delle perdite ma in termini previsionali non funziona, tanto più se l’iniziativa è disruptive. Az.Agr.CascinaPizzo
Ogni anno si deve cambiare e riapprovare tutto, se no non ha senso.

9. Quali sono secondo te i prossimi trend su cui puntare in Italia per creare/investire in una start up?
Andare via! Purtroppo come dicevo qui è davvero complicato lavorare. Senz’altro ha senso guardare all’estero e capire fin dalle prime battute come internazionalizzare la start up.
Un’altra idea, diametralmente opposta, è lavorare nel pubblico.

10. Che cosa suggeriresti a uno startupper che vuole attivare un’azienda nel settore food e turismo?
Una cosa molto pratica: mobile first! Farei direttamente una app mobile, non un sito internet.
E, come dicevo, gli suggerirei di “pensare globale”, cioè pensare a un’iniziativa che possa funzionare a livello globale. Su food e turismo in Italia ne abbiamo di cose da dire: chi lavora in questi settori deve pensare in grande.