La Commissione europea promuove norme più semplici e maggiore sostegno per i produttori ortofrutticoli

All’esito della revisione condotta nell’ambito del programma “legiferare meglio”, il 13 marzo 2017 la Commissione europea ha adottato un regolamento delegato relativo al settore ortofrutticolo che aggiorna e semplifica le norme relative a tale settore, potenziando il ruolo delle organizzazioni di produttori e migliorando l’attuale regime di gestione del mercato.

La nuova regolamentazione prevede, in particolare:

  • un incremento del sostegno al settore ortofrutticolo per i ritiri dal mercato, quando i prodotti devono essere rimossi dal mercato a causa di imprevisti sviluppi del mercato. I prezzi di ritiro aumenteranno dal 30% al 40% del prezzo medio di mercato dell’UE negli ultimi cinque anni per la distribuzione gratuita (charity withdrawals) e dal 20% al 30% per i prelievi destinati ad altri scopi;
  • una maggiore attrattività delle organizzazioni di produttori verso produttori che non sono attualmente membri, fornendo maggiore chiarezza su quali azioni delle organizzazioni di produttori sono ammissibili al sostegno finanziario dell’Unione europea;
  • una semplificazione normativa per quanto riguarda le organizzazioni di produttori transnazionali e le loro associazioni.

Le nuove regole si affiancheranno agli aiuti che l’Unione europea già concede al settore ortofrutticolo, un settore nel quale 3,4 milioni di imprese producono ortofrutticoli per un valore di circa 47 miliardi di euro, come gli aiuti diretti e il cofinanziamento di progetti di sviluppo rurale. L’UE ha anche finanziato misure per un totale di 430 milioni di euro per far fronte all’embargo sulle esportazioni agroalimentari dell’UE imposto dalla Russia e 700 milioni di euro annuali di finanziamenti supplementari per le organizzazioni di produttori.

Il Commissario Europeo all’agricoltura, Phil Hogan, ha affermato:

“Il settore europeo agroalimentare è di vitale importanza. L’UE l’ha supportato e continuerà a supportarlo, è altrettanto importante che milioni di agricoltori producano prodotti qualitativamente elevati e siano adeguatamente ricompensati per i loro sforzi e che i consumatori abbiano continuo accesso a questo genere di prodotti”.

Il Consiglio e il Parlamento Europeo disporranno ora di due mesi di tempo per votare il regolamento delegato, che poi entrerà in vigore.

Per ulteriori informazioni si veda il seguente link.

 

Giovanna Bagnardi

L’UE adotta un nuovo regolamento sui controlli ufficiali per garantire maggiore sicurezza nel settore agroalimentare

Il 15 marzo 2017, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato il nuovo “regolamento sui controlli ufficiali” (regolamento relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio). Il nuovo regolamento rafforzerà e potenzierà il sistema dei controlli UE per farlo divenire un riferimento internazionale tra le normative integrate che coprono l’intera catena agroalimentare. Grazie all’armonizzazione delle norme comunitarie, il regolamento mira a prevenire, eliminare o ridurre il rischio per gli esseri umani, gli animali e le piante lungo la catena agroalimentare. Le autorità competenti di ciascuno Stato membro saranno responsabili per l’espletamento dei controlli ufficiali atti a verificare il rispetto di tali norme.

I controlli previsti dal regolamento consistono in verifiche eseguite dai paesi dell’Unione Europea per accertarsi che le imprese rispettino le regole della catena agroalimentare. Queste regole spaziano dalla sicurezza alla qualità degli alimenti e dei mangimi, alla salute delle piante fino alla salute e al benessere degli animali. Il nuovo regolamento sui controlli ufficiali, proposto dalla Commissione nel 2013, estende la tutela introdotta dal regolamento (UE) n. 882/2004 ridefinendo le regole di controllo nella catena agroalimentare con un approccio basato sul rischio. In particolare, il nuovo regolamento comprenderà norme relative ai prodotti di derivazione animale e alla salute delle piante e consentirà alla Commissione di adeguare i requisiti di controllo alle specifiche esigenze di applicazione di ogni settore.

Ai sensi del nuovo regolamento sui controlli ufficiali, una serie di norme comuni si applicherà ai controlli di frontiera effettuati sugli animali, sui prodotti di origine animale, sulle piante e sulle altre merci che possono costituire un rischio per la salute, la sicurezza, il benessere degli animali o, in alcuni casi, dell’ambiente e che devono essere incanalate attraverso il Border Control Posts (BCPs).

Anche gli acquisti di prodotti alimentari via internet saranno oggetto di questa regolamentazione e dei controlli da essa previsti.

Gli Stati membri saranno tenuti a collaborare per lo scambio di informazioni tra le proprie autorità di controllo e tra le altre autorità responsabili di perseguire i casi di violazione della normativa.

Il nuovo regolamento sui controlli ufficiali entrerà in vigore 20 giorni dopo la sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea. Le regole saranno introdotte gradualmente per concedere agli Stati membri e alle imprese dell’UE il tempo di adattarsi.

Più informazioni sono disponibili al seguente link.

 

Giovanna Bagnardi

Etichettatura presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari

Etichettatura presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari

Regolamento (UE) 1169/11 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori

Il Regolamento (UE) n. 1169/11, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori (“regolamento’”), definisce i principi, i requisiti e le responsabilità che disciplinano l’etichettatura dei prodotti alimentari.

Entrato in vigore il 13 dicembre 2014, il regolamento ha abrogato, sostituendole, le precedenti direttive in materia di etichettatura e informazioni relative ai prodotti alimentari, cioé la direttiva 2000/13/CE, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l’etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità, e la direttiva 90/496/CEE, relativa all’etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari.

Rispetto alle abrogate direttive, il regolamento introduce le seguenti significative innovazioni:

  1. migliora la leggibilità delle informazioni obbligatorie relative a ciascun prodotto, prevedendo una dimensione minima dei caratteri;
  2. richiede una più chiara ed armonizzata presentazione nella lista degli ingredienti degli allergeni contenuti negli alimenti preimballati;
  3. rende obbligatoria la presentazione di informazioni relative agli allergeni per gli alimenti non preimballati, come quelli serviti in ristoranti e bar;
  4. a decorrere dal 13 dicembre 2016, obbliga a fornire una dichiarazione contenente determinate informazioni nutrizionali.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica agli operatori del settore alimentare in tutte le fasi della catena alimentare qualora le loro attività riguardano la fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, compresi i servizi di ristorazione forniti da imprese di trasporto quando il luogo di partenza si trovi nel territorio degli Stati membri.

Tutti gli alimenti destinati al consumatore finale, compresi quelli forniti dalle collettività, e quelli destinati alla fornitura delle collettività, rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento.

Infine, con l’entrata in vigore del regolamento, incombe anche sui ristoratori l’obbligo di informazione relativo agli allergeni contenuti negli alimenti. Tale informativa deve essere fornita nei locali in cui gli alimenti vengono somministrati, per il tramite del menù o di altro materiale informativo esposto.

Le informazioni obbligatorie sugli alimenti: principi che le disciplinano, contenuto e presentazione  

Le informazioni obbligatorie sugli alimenti richieste dalla normativa in oggetto rientrano in una delle seguenti categorie:

  1. informazioni sull’identità e la composizione, le proprietà o altre caratteristiche dell’alimento;
  2. informazioni sulla protezione della salute dei consumatori e sull’uso sicuro dell’alimento. Tali informazioni riguardano in particolare:
    • gli attributi collegati alla composizione del prodotto che possono avere un effetto nocivo sulla salute di alcune categorie di consumatori;
    • la durata di conservazione, le condizioni di conservazione e uso sicuro;
    • l’impatto sulla salute, compresi i rischi e le conseguenze collegati a un consumo nocivo e pericoloso dell’alimento;
  3. informazioni sulle caratteristiche nutrizionali che consentano ai consumatori, compresi quelli che devono seguire un regime alimentare speciale, di effettuare scelte consapevoli.

Il regolamento elenca le seguenti indicazioni che obbligatoriamente dovrebbero essere riportate sull’etichetta:

  1. la denominazione dell’alimento;
  2. l’elenco degli ingredienti;
  3. qualsiasi ingrediente o coadiuvante tecnologico, che provochi allergie o intolleranze, usato nella fabbricazione o nella preparazione di un alimento e ancora presente nel prodotto finito,anche se in forma alterata;
  4. la quantità di taluni ingredienti o categorie di ingredienti;
  5. la quantità netta dell’alimento;
  6. il termine minimo di conservazione o la data di scadenza;
  7. le condizioni particolari di conservazione e/o le condizioni di impiego;
  8. il nome o la ragione sociale e l’indirizzo dell’operatore del settore alimentare responsabile delle informazioni sugli alimenti;
  9. il paese d’origine o il luogo di provenienza ove richiesto;
  10. le istruzioni per l’uso, per i casi in cui la loro omissione renderebbe difficile un uso adeguato dell’alimento;
  11. per le bevande che contengono più di 1,2% di alcol in volume, il titolo alcolometrico volumico effettivo;
  12. la dichiarazione nutrizionale.

Poiché il carattere leggibile delle indicazioni obbligatorie costituisce un elemento fondamentale per far sì che l’informazione contenuta nell’etichetta sia correttamente veicolata al consumatore, sono previste delle misure minime relative alla dimensione dei caratteri utilizzati per le stesse.

Inoltre, per gli alimenti preimballati messi in vendita mediante tecniche di comunicazione a distanza, le informazioni obbligatorie, ad eccezione della data di scadenza, sono messe a disposizione del consumatore tramite il supporto della vendita a distanza oppure mediante qualunque altro mezzo adeguato chiaramente individuato dall’operatore del settore alimentare. Ad ogni modo, al momento della consegna del prodotto, tutte le informazioni obbligatorie devono essere nella disponibilità del consumatore.

I “simil alimenti”

Sono tali gli alimenti in cui un componente o un ingrediente che i consumatori presumono sia normalmente utilizzato o naturalmente presente è stato sostituito con un diverso componente o ingrediente. In tal caso, il componente o l’ingrediente utilizzato per la sostituzione parziale o completa andrà chiaramente indicato in etichetta.

Termine minimo di conservazione e scadenza

Il Termine minimo di conservazione (“TMC”) o la scadenza fanno parte delle indicazioni obbligatorie.

La data di scadenza, che é richiesta per i prodotti molto deperibili, è preceduta dalla dicitura “Da consumare entro il”, che rappresenta il limite oltre il quale il prodotto non deve essere consumato.

Il TRM, che invece si applica per gli alimenti che possono essere conservati più a lungo, é preceduto dalla dicitura “Da consumarsi preferibilmente entro il”. Tale dicitura indica che il prodotto, oltre la data riportata, può aver modificato alcune caratteristiche organolettiche come il sapore e l’odore ma può essere consumato senza rischi per la salute.

Paese d’Origine

Le indicazioni relative al paese d’origine o al luogo di provenienza di un alimento dovrebbero essere fornite ogni volta che la loro assenza possa indurre in errore i consumatori per quanto riguarda il reale paese d’origine o luogo di provenienza del prodotto. Per alcuni tipi di carne, l’indicazione del paese d’origine o del luogo di provenienza è obbligatoria.

Informazioni nutrizionali

Il regolamento ha incluso tra le informazioni obbligatorie quelle sulle caratteristiche nutrizionali del prodotto. Tale indicazione consente ai consumatori, compresi quelli che devono seguire un regime alimentare speciale, di effettuare scelte consapevoli.

L’obbligo di fornire tali informazioni decorrerà dal 13 dicembre 2016. Attualmente l’impiego di indicazioni nutrizionali e sulla salute è permesso soltanto se sono rispettate le condizioni previste nel Regolamento (CE) n. 1924/2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari.

Ulteriori disposizioni previste dal regolamento

I prodotti e le preparazioni a base di carne nonché i prodotti della pesca che possono sembrare costituiti da un unico pezzo di carne o di pesce ma che in realtà sono frutto dell’unione di diverse parti, attuata grazie ad altri ingredienti tra cui additivi ed enzimi alimentari oppure mediante sistemi diversi, recano l’indicazione “carne ricomposta” o “pesce ricomposto”.

Inoltre, la denominazione dell’alimento comprende o è accompagnata da un’indicazione dello stato fisico nel quale si trova il prodotto o dello specifico trattamento che esso ha subito (ad esempio “in polvere”, “ricongelato”, “liofilizzato”, “surgelato”, “concentrato”, “affumicato”), nel caso in cui l’omissione di tale informazione potrebbe indurre in errore l’acquirente. Nel caso di alimenti che sono stati congelati prima della vendita e sono venduti decongelati, la denominazione dell’alimento è accompagnata dalla designazione “decongelato”.

© 2016 Studio Legale De Berti Jacchia Franchini Forlani

Il Regolamento sui nuovi alimenti

Il Regolamento sui nuovi alimenti

Il 25 novembre 2015 l’Unione europea (“UE”) ha adottato il Regolamento (UE) n. 2015/2283 relativo ai nuovi alimenti (“regolamento” o “nuovo regolamento”), le cui disposizioni saranno applicabili a far data dal 1° gennaio 2018.

Il nuovo regolamento persegue l’obiettivo di migliorare le condizioni di accesso sul mercato dell’UE dei prodotti alimentari nuovi ed innovativi, garantendo al contempo un elevato livello di sicurezza alimentare, la tutela della salute pubblica e del benessere dei consumatori, oltreché il corretto funzionamento del mercato interno.

Alla luce degli ultimi sviluppi del diritto UE, dell’evoluzione dei progressi tecnologici e dei pareri scientifici, il regolamento chiarisce la definizione di “nuovo alimento”, semplifica la procedura per l’autorizzazione all’immissione nell’UE di nuovi prodotti alimentari, e introduce disposizioni a tutela delle nuove prove o dei nuovi dati scientifici acquisiti dal richiedente a supporto della propria domanda di autorizzazione.

Definizione di “nuovo alimento”

Secondo le nuove disposizioni introdotte dal regolamento, un alimento potrà essere considerato “nuovo” qualora non sia stato consumato in misura significativa nell’UE prima del maggio 1997 (i.e. data in cui la prima normativa sui nuovi prodotti alimentari è entrata in vigore) e sia innovativo, oppure derivato dall’applicazione di nuovi processi di produzione e tecnologie, oppure sia stato tradizionalmente consumato al di fuori dell’UE. La nuova normativa precisa che anche gli animali interi, e quindi gli insetti interi, se non usati in misura significativa per il consumo umano nell’UE prima del maggio 1997 rientrano nella definizione di nuovi prodotti alimentari.

Ricordiamo che tra i nuovi prodotti alimentari recentemente approvati figurano l’olio ottenuto da Buglossoides arvensis, la proteina di semi di colza e l’olio di semi di coriandolo. I nuovi prodotti alimentari autorizzati comprendono prodotti tradizionalmente consumati in paesi extraeuropei, come i semi di chia (ricchi di acidi grassi omega-3), e alimenti ottenuti utilizzando le più recenti innovazioni tecnologiche, come i prodotti lattieri trattati termicamente fermentati con Bacteroides xylanisolvens (DSM 23964). Altri esempi includono il “salatrim”, un grasso a valore calorico ridotto, un olio ad alto tenore di DHA derivato dalle microalghe e un succo di frutta prodotto ad alta pressione (esempio di alimento derivato da nuovi processi di produzione).

La procedura per l’autorizzazione al commercio di un “nuovo” alimento

Il regolamento rende più snella e veloce la procedura per autorizzare l’immissione sul mercato UE di un nuovo alimento. Nel contesto di tale procedura, all’Autorità europea per la sicurezza alimentare (“EFSA”) spetterà, qualora richiesto, il compito di effettuare le valutazioni scientifiche necessarie per valutare i rischi derivanti dai nuovi prodotti alimentari.

L’approvazione per l’immissione nell’UE di nuovi prodotti alimentari verrà concessa solo se, a seguito di un’attenta valutazione scientifica, sarà dimostrato che questi non arrecano rischi alla sanità pubblica, il loro utilizzo non è svantaggioso dal punto di vista nutrizionale nel momento in cui questi sono destinati a sostituire un prodotto alimentare simile e non sono fuorvianti per il consumatore.

Al fine di informare correttamente il consumatore, il nuovo regolamento dispone inoltre che sull’etichetta dei nuovi prodotti alimentari possano essere applicati ulteriori requisiti specifici, come per esempio la descrizione dell’alimento, la sua origine, la sua composizione o le sue condizioni d’uso al fine di garantire che i consumatori siano a sufficienza informati sulla natura e sulla sicurezza del nuovo alimento, in particolar modo per quanto concerne i gruppi vulnerabili della popolazione.

Inoltre, è previsto l’utilizzo di una differente procedura per l’autorizzazione degli alimenti tradizionali provenienti da paesi extraeuropei, che sono qualificabili come nuovi prodotti alimentari nell’UE, in modo tale da agevolarne gli scambi.

Poiché il nuovo regolamento armonizza e centralizza a livello europeo la procedura per l’autorizzazione dei nuovi prodotti alimentari, gli Stati membri non avranno più il diritto di approvare o vietare nuovi prodotti alimentari in maniera indipendente una volta che questi saranno stati autorizzati per la commercializzazione nell’UE. Ad ogni modo, uno Stato membro potrà decidere di sospendere o limitare in maniera provvisoria l’immissione sul proprio territorio e l’uso di qualsiasi nuovo prodotto alimentare qualora ritenga che questo possa costituire un pericolo per la salute in forza delle disposizioni di salvaguardia della legislazione alimentare generale. Qualora si verifichi tale circostanza le autorità degli Stati membri dovranno informare la Commissione della misura di protezione adottata, la cui compatibilità con il diritto UE verrà valutata nell’ambito di un’apposita indagine. Nel caso in cui dovesse risultare che un nuovo prodotto alimentare è rischioso per i consumatori, la Commissione potrà immediatamente sospenderne l’autorizzazione alla commercializzazione nell’UE.

Disposizioni in materia di protezione dei dati

Le disposizioni in materia di protezione dei dati contribuiranno a proteggere gli interessi delle aziende che producono nuovi prodotti innovativi, e dovrebbero contribuire a promuovere l’innovazione nel settore dei prodotti alimentari.

In forza di tali disposizioni, le prove scientifiche di recente pubblicazione e i dati che sono protetti da proprietà industriale non potranno essere riutilizzati a beneficio di un’altra domanda di autorizzazione per un periodo di 5 anni a seguito dell’approvazione di un nuovo prodotto alimentare, purché vengano rispettate determinate condizioni.

Misure transitorie

Il regolamento dispone che le domande di autorizzazione la cui fase di valutazione da parte degli Stati membri non sia stata ancora ultimata al momento della sua applicazione, saranno disciplinate dallo stesso, con la conseguenza che spetterà alla Commissione il compito di completare tale valutazione.

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