Startup e PMI innovative: stretta del MiSE sui controlli – PARTE II

Nel nostro precedente articolo (clicca qui per accedervi) abbiamo anticipato alcune tra le più rilevanti indicazioni fornite dal MiSE con la circolare 3696 del 14 febbraio 2017 cui gli uffici del registro delle imprese dovranno attenersi in sede di verifiche preventive e dinamiche sulle startup innovative.

Nel presente contributo tratteremo gli aspetti della circolare che attengono specificamente alle PMI.

La circolare è reperibile al seguente indirizzo: goo.gl/7ypyzp

 

PMI INNOVATIVE

Verifiche preventive

In ordine al primo requisito (forma giuridica dell’impresa) valgono anche per le PMI le medesime indicazioni fornite in relazione alle start up innovative. Tali indicazioni, rammenta il MiSE, devono essere coordinate, per quanto attiene il dato dimensionale, con la raccomandazione comunitaria 2003/361/CE. Al riguardo, in particolare, gli elementi da verificare a cura degli uffici sono sostanzialmente due: (i) il numero dei dipendenti inferiore a 250 e (ii) il fatturato non superiore a 50 milioni di euro o totale di bilancio non superiore a 43 milioni di euro. Tali indicatori, ove disponibili, potranno essere reperiti dai dati in possesso degli uffici in via diretta (fatturato e totale di bilancio) o in via indiretta (numero degli addetti), ovvero, nei casi incerti potrà essere presentata istanza alla “Commissione per la determinazione della dimensione aziendale ai fini della concessione di aiuti alle attività produttive” istituita presso il MiSE.

Con riferimento all’accertamento del requisito della residenza il MiSE rinvia, per quanto compatibili, ai chiarimenti forniti per le startup innovative.

Quanto al requisito della presentazione del bilancio certificato viene chiarito che in sede di iscrizione della società in sezione speciale gli uffici sono tenuti a differenziare la verifica in ragione della società interessata. Nello specifico per le società obbligate per legge a certificare il bilancio sarà accertato che esse lo abbiano fatto conformemente a quanto prevede il decreto di “revisione legale” (D.lgs n. 39/2010), mentre per le società per le quali detto obbligo non sussiste, gli uffici verificheranno che sia stata depositata la cd. “certificazione volontaria” antecedentemente alla richiesta d’iscrizione in sezione speciale. Si tratta evidentemente dell’atto aggiuntivo, successivo alla approvazione del bilancio, reso da un revisore su incarico dato dagli amministratori ma che non è soggetto ad approvazione da parte dell’assemblea.

Per quanto attiene al requisito negativo della quotazione delle azioni in un mercato regolamentato e di quello della iscrizione della società nella sezione speciale delle startup innovative, potranno applicarsi i medesi criteri di verifica già esaminati per le startup innovative.

Con rifermento, poi, ai requisiti positivi il Ministero evidenzia due differenze rispetto a quelli illustrati per le startup innovative: “La prima è che nelle PMI innovative i requisiti restano alternativi, ma necessariamente devono essere almeno due, a fronte di una riduzione dei coefficienti nel caso delle spese di ricerca e sviluppo e di personale addetto. La seconda differenza, più strutturale, si ricollega alla necessaria attività della società precedente all’iscrizione in sezione speciale. “ .

Infine, il MiSE rinvia integralmente anche per gli altri due requisiti co-alternativi a quanto evidenziato in materia di startup innovative.

 

Verifiche dinamiche

Per ciò che concerne la prima verifica “in itinere” ed i requisiti co-alternativi, il MiSE conferma che vale quanto rilevato in materia di startup.

Il Ministero si sofferma invece sulla verifica annuale della esistenza di una certificazione di bilancio che, una volta iscritta la PMI in sezione speciale, diviene una vera e propria certificazione legale secondo quanto previsto dal richiamato decreto di “revisione legale”.  Tale indicatore, difatti, assume particolare rilievo posto che la perdita dei requisiti o il mancato deposito della dichiarazione sono sanzionabili con la cancellazione dalla sezione speciale e quindi con la fuoriuscita dal regime agevolato. Si tratta dunque di comportamenti omissivi cui potrà porsi rimedio accedendo all’istituto del “ravvedimento operoso” sempreché, naturalmente, tale procedura sia perfezionata prima dell’avvio del procedimento di cancellazione da parte dell’ufficio. Il Ministero rammenta inoltre che nei casi in cui si configurino le predette violazioni resta comunque fermo il potere degli uffici di irrogare la sanzione pecuniaria per ritardato adempimento di un obbligo previsto dalla legge.

Da ultimo, con riferimento all’adempimento dell’“aggiornamento annuale” il MiSE invita gli organi preposti ad allertare le PMI innovative, con ragionevole anticipo, della necessità di provvedervi. Ciò, in particolare, precisa il Ministero, sarebbe opportuno, anzitutto, nell’ottica di una più ampia cooperazione tra impresa ed uffici, ma anche, e non meno importante, al fine di minimizzare l’applicazione dei rimendi previsti in caso di ritardo od omissione dell’adempimento.

 

Alessandro Foti

Startup e PMI innovative: stretta del MiSE sui controlli – PARTE I

Il Ministero dello Sviluppo Economico è intervenuto sul delicato tema dei controlli finalizzati alle iscrizioni (cdd. verifiche preventive) ed ai successivi adempimenti (cdd. verifiche dinamiche) riguardanti startup e piccole e medie imprese innovative. Con la corposa circolare 3696 del 14 febbraio 2017, il MiSE non si è limitato ad impartire talune linee guida, cui gli uffici del registro delle imprese dovranno attenersi in sede di verifiche, ma ha anche fornito preziosi chiarimenti sia per le imprese che per i consulenti coinvolti a vario titolo in quest’ambito.

Per ragioni di semplicità abbiamo suddiviso gli argomenti trattati nella circolare in due parti; nel presente documento ci occuperemo delle indicazioni riferibili alle startup innovative mentre nel secondo tratteremo quelle relative alle PMI.

La circolare è reperibile al seguente indirizzo: goo.gl/7ypyzp

 

STARTUP INNOVATIVE

Verifiche preventive

Il primo dei requisiti che gli uffici devono verificare attiene alla forma societaria poiché, come prescritto dalla norma, ai fini dell’iscrizione dell’impresa innovativa nell’apposita sezione del registro, è necessario che essa sia costituita quale società di capitali non quotata. L’accertamento di questo requisito non presenta particolari ostacoli per le imprese italiane posto che tale informazione è presente proprio nei database delle camere di commercio ovvero, per quanto riguarda il requisito negativo della mancata quotazione, in quello della CONSOB. Anche per quanto riguarda le imprese comunitarie o dello SEE, non pare vi siano particolari problematiche da segnalare, rispetto ad esse peraltro, a partire dal giugno del 2017, dovrebbe trovare definitiva implementazione il B.R.I.S. (business registers interconnection system) un sistema che consentirà agli uffici coinvolti nelle verifiche nei vari paesi di scambiare le informazioni dei registri delle imprese in base a quanto previsto dalla direttiva 2002/17/UE.

Il secondo requisito si riferisce all’ “età” dell’impresa. Ai fini dell’iscrizione si richiede infatti che essa sia costituita da non più di sessanta mesi, dove per costituzione deve intendersi la data di costituzione e non già quella in cui ha avuto inizio l’attività o l’impresa è stata iscritto al registro delle imprese. Naturalmente il requisito presuppone che l’impresa sia già costituita (da almeno un anno) e non invece una neo-impresa per la quale è implicito, e dunque non necessario, l’accertamento.

Il terzo requisito attiene alla residenza dell’impresa. Al riguardo la norma rinvia alla disposizione del testo unico delle imposte sui redditi (art. 73 del Dpr 917/1986) secondo la quale, in estrema sintesi, si considera residente in Italia la società che per almeno 183 gg. ha la sede legale, dell’amministrazione o l’oggetto principale dell’attività in Italia. Assumono rilievo poi le condizioni che la disciplina pone affinché una società, costituita secondo una giurisdizione di uno dei Paesi dell’Unione o dello SEE, e che sia stabilita principalmente in un Paese differente dall’Italia, possa godere del regime di favore previsto dalla normativa italiana per le startup innovative. Si tratta in sostanza di accertare, secondo i dettami della giurisdizione domestica, se tali imprese abbiano o meno una “sede produttiva” o una “filiale” in Italia. Nello specifico, il MiSE precisa che rientrano nella prima categoria tanto la sede secondaria quanto l’unità locale di impresa “estera” mentre, per quanto attiene al concetto di “filiale”, potrà farsi utilmente riferimento alla direttiva 89/666/CE (cd. XI direttiva).

Sempre con riguardo alle verifiche da effettuare nella fase di iscrizione, il MiSE si sofferma sul requisito dell’oggetto sociale esclusivo o prevalente della società rispetto al quale si sono registrate talvolta posizioni disomogenee da parte degli uffici camerali specialmente sul significato da attribuire alla locuzione “sviluppo, produzione e commercializzazione di prodotti e servizi innovativi ad alto valore tecnologico”. Ebbene, sul punto la circolare suggerisce un’”approccio teleologico” ossia fondato sulle finalità complessive della normativa. Al tal fine, il Ministero evidenzia l’importanza della valutazione di taluni elementi/requisiti quali: documentabilità del requisito dell’innovazione in relazione all’oggetto sociale onde valutarne la sua innovatività ad alto valore tecnologico; descrizione dell’effettiva attività svolta; esistenza di un sito web o in sua assenza presentation deck; eventuale incubazione.

Ulteriori precisazioni concernono i controlli preliminari sull’individuazione dei tre requisiti alternativi di cui almeno uno dev’essere necessariamente posseduto dalla società per poter essere definita startup innovativa.

In particolare, viene giustamente confermato che, per le startup costituite a norma del DM 17 febbraio 2016 (clicca qui per maggiori info), i requisiti della ricerca e sviluppo, del personale qualificato, delle privative, potranno essere accertati dagli uffici sulla base delle “dichiarazioni d’intento”.

Più in generale, con riferimento a tutte le startup innovative comunque costituite, il Ministero che la percentuale delle spese in ricerca e sviluppo, sarà oggetto di verifica e valutazione da parte degli uffici nei limiti della documentazione loro disponibile senza dunque poteri ispettivi. In merito al requisito della percentuale di dipendenti “qualificati”, viene chiarito che l’analisi degli uffici dovrà avere un triplice carattere: (i) sostanziale, ossia basata sulla valutazione delle figure lavorative previste dalla normativa giuslavoristica vigente (dipendente, parasubordinato etc.), (ii) quantitativa, ossia del controllo che l’apposito campo informativo compilato dall’impresa descriva i titoli accademici più elevati conseguiti dai membri del team, facendo emergere con chiarezza il conseguimento della percentuale abilitante, anche avvalendosi delle indicazioni fornite dalla società nell’autocertificazione; e (iii) qualitativa, che attiene alla verifica della rispondenza della percentuale alle specializzazioni del personale.

Infine, relativamente alle startup innovative a vocazione sociale, il MiSE rileva la necessità di una verifica formale della presenza del Documento di Descrizione di Impatto Sociale. Per tali imprese, in particolare, occorre che gli uffici tengano conto tanto del profilo innovativo ad alto valore tecnologico dell’oggetto sociale, quanto di quello ulteriore dell’attività svolta in via esclusiva in uno dei settori ad impatto sociale previsti dalla normativa.

 

Verifiche dinamiche

Nell’ambito dei controlli in itinere la circolare anzitutto riferisce che gli uffici sono chiamati a verificare sia la sussistenza sia la perdita fisiologica dei requisiti per decorso del termine massimo fissato dalla norma.

Con riguardo al mantenimento dei requisiti gli uffici sono essenzialmente chiamati a riscontrare la coerenza delle dichiarazioni contenute nell’atto di “conferma” depositato dalle imprese interessate; tuttavia, sebbene in taluni casi la conferma dei requisiti può essere assunta così com’è (si pensi alla verifica del tipo societario) in altri casi, invece, sarà opportuno riverificarli ex novo (è il caso della quotazione, della distribuzione degli utili, del valore annuale della produzione). Analogamente, gli uffici procederanno alla verifica della sussistenza dei requisiti alternativi concernenti il personale e le spese di ricerca e sviluppo, essendo invece in sostanza non modificabile (salvo casi particolari) quello delle privative e dei software.

Per quanto attiene la perdita dei requisiti, viene rammentato che il 18 dicembre 2017 si esaurirà lo speciale regime previsto per le società già esistenti alla data di entrata in vigore della norma, e quindi, a partire da quella data, le cancellazioni dalla sezione speciale non prevedranno più scaglioni preformati, ma saranno regolate in via automatica (o automatizzabile) sulla data di iscrizione della società in sezione speciale.

 

Alessandro Foti

Xylella fastidiosa: Conferenza di esperti in Spagna

L’Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA) ha annunciato che nel mese di novembre 2017, in Spagna, si terrà una conferenza alla quale parteciperanno diversi esperti mondiali, con l’obiettivo di fare il punto sulla lotta al batterio Xylella fastidiosa, che è causa di gravi malattie in piante di interesse agricolo e ortofrutticolo come agrumi, pero, melo e olivo, ma anche in essenze arboreo-arbustive di interesse forestale e in piante ornamentali. La Xylella fastidiosa rappresenta una grave minaccia per l’agricoltura e l’ambiente in Europa, in particolare per l’area mediterranea; tuttavia, al momento, non è ancora stato trovato alcun rimedio.

I paesi in cui è stata segnalata la presenza del batterio vanno dalle Americhe all’Asia passando per l’Europa; per questo motivo si terrà a Palma di Maiorca una grande conferenza europea sul batterio Xylella fastidiosa.

Il convegno scientifico è organizzato dall’EFSA in collaborazione con l’Università delle Isole Baleari e la rete Euphresco per il coordinamento e finanziamento della ricerca fitosanitaria a livello europeo e dai progetti POnTE e XF-ACTORS sviluppati nell’ambito di Horizon 2020.

L’evento servirà a sviluppare una discussione approfondita sui risultati della ricerca sul batterio e sui suoi vettori a sostegno degli sforzi in corso per controllare i focolai esplosi in Europa. Oltre a relatori europei, la conferenza vedrà la partecipazione di esperti provenienti dagli Stati Uniti d’America e dal Brasile, poiché in questi Paesi la Xylella fastidiosa è presente già da molti anni.

I principali temi saranno la biologia, la genetica e la tassonomia del batterio, i suoi vettori principali, l’epidemiologia e le strategie di controllo, la gestione della malattia e le misure di mitigazione, con riferimento alla situazione in Europa.

 

Giovanna Bagnardi

La Commissione europea promuove norme più semplici e maggiore sostegno per i produttori ortofrutticoli

All’esito della revisione condotta nell’ambito del programma “legiferare meglio”, il 13 marzo 2017 la Commissione europea ha adottato un regolamento delegato relativo al settore ortofrutticolo che aggiorna e semplifica le norme relative a tale settore, potenziando il ruolo delle organizzazioni di produttori e migliorando l’attuale regime di gestione del mercato.

La nuova regolamentazione prevede, in particolare:

  • un incremento del sostegno al settore ortofrutticolo per i ritiri dal mercato, quando i prodotti devono essere rimossi dal mercato a causa di imprevisti sviluppi del mercato. I prezzi di ritiro aumenteranno dal 30% al 40% del prezzo medio di mercato dell’UE negli ultimi cinque anni per la distribuzione gratuita (charity withdrawals) e dal 20% al 30% per i prelievi destinati ad altri scopi;
  • una maggiore attrattività delle organizzazioni di produttori verso produttori che non sono attualmente membri, fornendo maggiore chiarezza su quali azioni delle organizzazioni di produttori sono ammissibili al sostegno finanziario dell’Unione europea;
  • una semplificazione normativa per quanto riguarda le organizzazioni di produttori transnazionali e le loro associazioni.

Le nuove regole si affiancheranno agli aiuti che l’Unione europea già concede al settore ortofrutticolo, un settore nel quale 3,4 milioni di imprese producono ortofrutticoli per un valore di circa 47 miliardi di euro, come gli aiuti diretti e il cofinanziamento di progetti di sviluppo rurale. L’UE ha anche finanziato misure per un totale di 430 milioni di euro per far fronte all’embargo sulle esportazioni agroalimentari dell’UE imposto dalla Russia e 700 milioni di euro annuali di finanziamenti supplementari per le organizzazioni di produttori.

Il Commissario Europeo all’agricoltura, Phil Hogan, ha affermato:

“Il settore europeo agroalimentare è di vitale importanza. L’UE l’ha supportato e continuerà a supportarlo, è altrettanto importante che milioni di agricoltori producano prodotti qualitativamente elevati e siano adeguatamente ricompensati per i loro sforzi e che i consumatori abbiano continuo accesso a questo genere di prodotti”.

Il Consiglio e il Parlamento Europeo disporranno ora di due mesi di tempo per votare il regolamento delegato, che poi entrerà in vigore.

Per ulteriori informazioni si veda il seguente link.

 

Giovanna Bagnardi

L’UE adotta un nuovo regolamento sui controlli ufficiali per garantire maggiore sicurezza nel settore agroalimentare

Il 15 marzo 2017, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato il nuovo “regolamento sui controlli ufficiali” (regolamento relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio). Il nuovo regolamento rafforzerà e potenzierà il sistema dei controlli UE per farlo divenire un riferimento internazionale tra le normative integrate che coprono l’intera catena agroalimentare. Grazie all’armonizzazione delle norme comunitarie, il regolamento mira a prevenire, eliminare o ridurre il rischio per gli esseri umani, gli animali e le piante lungo la catena agroalimentare. Le autorità competenti di ciascuno Stato membro saranno responsabili per l’espletamento dei controlli ufficiali atti a verificare il rispetto di tali norme.

I controlli previsti dal regolamento consistono in verifiche eseguite dai paesi dell’Unione Europea per accertarsi che le imprese rispettino le regole della catena agroalimentare. Queste regole spaziano dalla sicurezza alla qualità degli alimenti e dei mangimi, alla salute delle piante fino alla salute e al benessere degli animali. Il nuovo regolamento sui controlli ufficiali, proposto dalla Commissione nel 2013, estende la tutela introdotta dal regolamento (UE) n. 882/2004 ridefinendo le regole di controllo nella catena agroalimentare con un approccio basato sul rischio. In particolare, il nuovo regolamento comprenderà norme relative ai prodotti di derivazione animale e alla salute delle piante e consentirà alla Commissione di adeguare i requisiti di controllo alle specifiche esigenze di applicazione di ogni settore.

Ai sensi del nuovo regolamento sui controlli ufficiali, una serie di norme comuni si applicherà ai controlli di frontiera effettuati sugli animali, sui prodotti di origine animale, sulle piante e sulle altre merci che possono costituire un rischio per la salute, la sicurezza, il benessere degli animali o, in alcuni casi, dell’ambiente e che devono essere incanalate attraverso il Border Control Posts (BCPs).

Anche gli acquisti di prodotti alimentari via internet saranno oggetto di questa regolamentazione e dei controlli da essa previsti.

Gli Stati membri saranno tenuti a collaborare per lo scambio di informazioni tra le proprie autorità di controllo e tra le altre autorità responsabili di perseguire i casi di violazione della normativa.

Il nuovo regolamento sui controlli ufficiali entrerà in vigore 20 giorni dopo la sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea. Le regole saranno introdotte gradualmente per concedere agli Stati membri e alle imprese dell’UE il tempo di adattarsi.

Più informazioni sono disponibili al seguente link.

 

Giovanna Bagnardi

Ogm: secondo l’Avvocato Generale gli Stati membri possono adottare misure di emergenza solo in casi di rischio grave e manifesto per la salute e per l’ambiente

In data 30 marzo 2017 sono state proposte dall’Avvocato Generale Bobek le conclusioni relative alla causa C-111/16, Fidenato e a., nelle quali si suggerisce alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea di stabilire che gli Stati membri possono adottare misure di emergenza riguardanti alimenti e mangimi geneticamente modificati solo qualora siano in grado di dimostrare, oltre all’urgenza, anche l’esistenza di una situazione di rischio manifesto e grave per la salute umana, per la salute degli animali e per l’ambiente.

La vicenda trae origine dalla coltivazione, da parte del sig. Fidenato e altri, di mais geneticamente modificato (mais MON 810) in violazione di un decreto interministeriale del 2013 che ne ne vieta la coltivazione sul territorio italiano. Il decreto in parola era stato adottato come misura d’emergenza ai sensi dell’articolo 34 del regolamento (CE) n. 1829/2003, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati, nonostante non vi fossero prove scientifiche a supporto delle misure di emergenza emesse in grado di invalidare le precedenti conclusioni sulla sicurezza del mais MON 810 emesse dall’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA). Il Tribunale di Udine aveva pertanto chiesto alla Corte di Giustizia, in particolare, se fosse possibile adottare misure di emergenza sulla base del principio di precauzione.

Secondo l’Avvocato Generale, l’articolo 34 del regolamento n. 1829/2003 costituisce un’espressione concreta del principio di precauzione nello specifico contesto degli alimenti e dei mangimi geneticamente modificati in una situazione di urgenza. Questo principio è sancito dal regolamento n. 178/2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare, in particolare, l’articolo 7 consente agli Stati membri di adottare misure di emergenza al fine di scongiurare rischi per la salute umana che non sono stati ancora pienamente identificati o compresi in ragione di una situazione di incertezza sul piano scientifico.

Tuttavia, l’Avvocato Generale Bobek ritiene che tale principio generale non modifichi le condizioni chiaramente fissate dal più specifico articolo 34 in quanto:

  • il principio di legalità, che assume rilievo ancora maggiore quando gli Stati membri infliggono sanzioni penali come nel caso in esame, esige che le autorità pubbliche agiscano esclusivamente entro i limiti di quanto disposto per legge;
  • un regolamento deve essere interpretato e applicato in maniera uniforme in tutti gli Stati membri;
  • il principio di precauzione e l’articolo 34 operano in contesti diversi, visto che l’articolo 34, a differenza del principio di precauzione, si riferisce specificamente ai prodotti geneticamente modificati che sono già stati oggetto di una valutazione scientifica completa prima di essere immessi in commercio.

La conclusione dell’Avvocato Generale non cambia neanche alla luce della nuova direttiva (UE) 2015/412, che modifica la direttiva 2001/18/CE per quanto concerne la possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di organismi geneticamente modificati (OGM) sul loro territorio, in base alla quale la Commissione aveva vietato il mais MON 810 in 19 Stati membri, tra cui l’Italia. Secondo l’Avvocato Generale, infatti, tale direttiva è entrata in vigore dopo il decreto italiano e riguarda ambiti diversi.

 

Giovanna Bagnardi

L’Italia introduce nuovi obblighi di etichettatura per gli alimenti

Dal 19 aprile 2017 in Italia sarà obbligatorio inserire in etichetta l’indicazione dell’origine per i prodotti lattiero caseari di origine ovicaprina, bufalina o di altra origine animale. Da tale data, infatti, entrerà in vigore il decreto ministeriale 9 dicembre 2016 relativo all’indicazione dell’origine in etichetta della materia prima per il latte e i prodotti lattieri caseari, in attuazione del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori (GU n.15 del 19.01.2017).

Questo nuovo sistema consente di indicare con chiarezza ai consumatori la provenienza delle materie prime di molti prodotti come il latte UHT, il burro, lo yogurt, la mozzarella, i formaggi ed i latticini in genere.

Sulle confezioni del latte o dei prodotti da esso derivati dovrà essere indicato il “Paese di mungitura”, cioè il nome del Paese nel quale è stato munto il latte, e il “Paese di condizionamento o trasformazione”, cioè il nome del Paese in cui il prodotto è stato condizionato o trasformato il latte. Qualora il Paese di mungitura e condizionamento o trasformazione del latte o del latte usato come ingrediente sia lo stesso, l’indicazione in etichetta può essere, ad esempio, la seguente “Origine del latte: Italia”. Nel caso in cui le fasi di confezionamento e trasformazione avvengano nel territorio di più Paesi, diversi dall’Italia, possono essere utilizzate, a seconda della provenienza, le seguenti diciture: (i) “latte di Paesi UE”, (ii) “latte condizionato o trasformato in Paesi UE” oppure, (iii) qualora le operazioni si realizzassero al di fuori dell’Unione europea, verrà usata la dicitura “Paesi non UE”.

Sono esclusi dalla presente normativa i prodotti DOP e IGP che hanno già disciplinari relativi anche all’origine e il latte fresco già tracciato.

Il Ministro Martina ha dichiarato:

Vogliamo garantire la massima tutela e trasparenza per consumatori e produttori. Con la sperimentazione dell’origine in etichetta, infatti, chi acquista potrà scegliere in modo informato e consapevole il Made in Italy, si tratta di una svolta storica che consente un rapporto nuovo tra gli allevatori, i produttori e i consumatori. L’Italia continuerà a spingere perché questo modello si affermi a livello europeo e per tutte le produzioni agroalimentari, perché è una chiave decisiva per la competitività e la distintivita’ dei modelli agricoli”.

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, inoltre, rende noto che il Consiglio dei Ministri ha approvato lo schema di decreto attuativo che reintroduce l’obbligo di indicare lo stabilimento di produzione o confezionamento in etichetta. L’obbligo era stato abrogato in seguito al riordino della normativa europea in materia di etichettatura alimentare ma verrà presto reintrodotto al fine di garantire, oltre che una corretta e completa informazione al consumatore, una migliore e immediata rintracciabilità degli alimenti da parte degli organi di controllo e, di conseguenza, una più efficace tutela della salute.

 

Giovanna Bagnardi

MedFish4Ever: impegno di dieci anni a tutela degli stock ittici del Mediterraneo

In data 30 Marzo 2017 è stata firmata la dichiarazione MedFish4Ever volta a tutelare gli stock ittici del Mediterraneo e la prosperità ecologica ed economica della regione. La dichiarazione è stata sottoscritta a Valletta, Malta, a conclusione di una conferenza ministeriale in cui il Commissario europeo per l’ambiente, affari marittimi e pesca, Karmenu Vella, ha incontrato i ministri e le delegazioni di otto Stati membri (Spagna, Francia, Italia, Malta, Slovenia, Croazia, Grecia, Cipro), sette paesi terzi (Marocco, Algeria, Tunisia, Egitto, Turchia, Albania, Montenegro) e la Food and Agriculture Organization (FAO), per raggiungere una maggiore sostenibilità ambientale, economica e sociale della pesca nel Mediterraneo.

La dichiarazione MedFish4Ever di Malta è il risultato di un processo avviato dalla Commissione Europea a Catania nel febbraio 2016 e rappresenta un esempio concreto del successo della politica di vicinato dell’Unione Europea, stabilendo un programma di lavoro dettagliato per i prossimi dieci anni basato su obiettivi ambiziosi ma quanto mai concreti. La Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM) dirigerà lo sviluppo di sistemi nazionali di controllo e di sanzioni.

I punti salienti dell’accordo consistono in:

  • un’adeguata raccolta di dati e valutazioni scientifiche di tutti i principali stock del Mediterraneo, da effettuare entro il 2020;
  • un’elaborazione di piani di gestione pluriennali per le principali attività di pesca;
  • un’eradicazione della pesca illegale entro il 2020, garantendo che tutti gli Stati membri dispongano del quadro giuridico e delle capacità umane e tecniche necessarie per adempiere alle loro responsabilità in materia di controllo e d’ispezione;
  • un aiuto alle attività sostenibili di pesca e acquacoltura su piccola scala semplificando i meccanismi di finanziamento a favore di progetti locali.

ll Commissario Karmenu Vella, ha dichiarato: “La firma della dichiarazione MedFish4Ever di Malta sancisce la nostra volontà politica di realizzare azioni concrete nel settore della pesca e di altre attività che hanno un impatto sulle risorse alieutiche, dell’economia blu, dell’inclusione sociale e della solidarietà tra le sponde nord e sud del Mediterraneo. Spero che questa dichiarazione sia vista come una svolta verso un futuro migliore per i pescatori, le comunità costiere e le risorse della pesca.”

 

Per ulteriori informazioni si veda il comunicato stampa.

 

Giovanna Bagnardi