Startup verso quota 9mila

È online la 15a edizione del rapporto trimestrale sui trend demografici e le performance economiche delle startup innovative italiane, che presenta dati aggiornati al 31 marzo 2018.

Per la prima volta, le startup innovative vengono raffrontate a una popolazione con caratteristiche analoghe sul piano anagrafico e dimensionale, vale a dire le altre società di capitali costituite da meno di 5 anni e con un fatturato inferiore ai 5 milioni di euro – due dei requisiti propri della definizione di startup innovativa di cui al d.l. 179/2012.

Questa evoluzione consente al lettore di mettere a fuoco con maggiore nitidezza le caratteristiche distintive del fenomeno. Spiccano alcuni dati:

  • La popolazione complessiva delle startup innovative si avvia verso le 9mila unità (8.897), in aumento di 506 unità rispetto a fine 2017. Anche i valori riguardanti la forza lavoro, con particolare riguardo alla componente dei soci (+5,6%), e il capitale sottoscritto (+18%) risultano in forte crescita.
  • La loro incidenza sul totale delle nuove società di capitali varia significativamente a seconda del settore. Ad esempio, è startup innovativa il 7,4% delle nuove imprese del comparto dei servizi. Ma scomponendo quest’ultimo sulla base della codificazione Ateco, l’incidenza aumenta notevolmente nei settori dello sviluppo di software (32,2%) e, soprattutto, della ricerca e sviluppo (65,6%).
  • Caratteristica che distingue marcatamente le startup innovative dalle altre nuove imprese è l’elevata propensione all’investimento: il rapporto tra immobilizzazioni e attivo patrimoniale è pari al 27,7%, più di sei volte maggiore rispetto al valore registrato dalle altre società di recente costituzione (4,3%).
  • La Lombardia si conferma la regione capofila per numero di startup innovative, superando quota duemila: 2.132, pari al 24% del totale nazionale. Seguono il Lazio, con 911 (10,2%), che per la prima volta supera l’Emilia-Romagna, ferma a 884 (9,9%). Al quarto posto rimane il Veneto con 822 (9,2%), seguito dalla Campania, prima regione del Mezzogiorno con 658 (7,4%).
  • Rispetto alle altre nuove società di capitali, le startup innovative sono tendenzialmente più giovani: gli under-35 compaiono in quasi una startup su due (44,4%), contro il 34,5% fatto registrare dalle altre neo-imprese.

 

Il rapporto, realizzato congiuntamente da Ministero (DG per la Politica Industriale) e InfoCamere, la società informatica del sistema camerale, in collaborazione con Unioncamere, contiene numerose altre informazioni sulla distribuzione geografica e settoriale delle startup, sull’occupazione da esse creata, nonché i principali dati di bilancio riferiti all’esercizio 2016.

Primo trimestre 2018 – Cruscotto di indicatori statistici sulle startup innovative

 

Fonte: Ministero dello sviluppo economico

Start-up innovative: i nuovi criteri per l’accesso alle agevolazioni economiche (Circ. 102159/2018)

Con Circolare del 14 febbraio 2018, n. 102159, il Ministero dello Sviluppo Economico ha modificato e integrato la propria Circolare del 10 dicembre 2014 n. 68032 relativa ai criteri e alle modalità di concessione di agevolazioni ai sensi del D.M. 24 settembre 2014 per il sostegno alle start-up innovative.

Startup e PMI innovative: stretta del MiSE sui controlli – PARTE II

Nel nostro precedente articolo (clicca qui per accedervi) abbiamo anticipato alcune tra le più rilevanti indicazioni fornite dal MiSE con la circolare 3696 del 14 febbraio 2017 cui gli uffici del registro delle imprese dovranno attenersi in sede di verifiche preventive e dinamiche sulle startup innovative.

Nel presente contributo tratteremo gli aspetti della circolare che attengono specificamente alle PMI.

La circolare è reperibile al seguente indirizzo: goo.gl/7ypyzp

 

PMI INNOVATIVE

Verifiche preventive

In ordine al primo requisito (forma giuridica dell’impresa) valgono anche per le PMI le medesime indicazioni fornite in relazione alle start up innovative. Tali indicazioni, rammenta il MiSE, devono essere coordinate, per quanto attiene il dato dimensionale, con la raccomandazione comunitaria 2003/361/CE. Al riguardo, in particolare, gli elementi da verificare a cura degli uffici sono sostanzialmente due: (i) il numero dei dipendenti inferiore a 250 e (ii) il fatturato non superiore a 50 milioni di euro o totale di bilancio non superiore a 43 milioni di euro. Tali indicatori, ove disponibili, potranno essere reperiti dai dati in possesso degli uffici in via diretta (fatturato e totale di bilancio) o in via indiretta (numero degli addetti), ovvero, nei casi incerti potrà essere presentata istanza alla “Commissione per la determinazione della dimensione aziendale ai fini della concessione di aiuti alle attività produttive” istituita presso il MiSE.

Con riferimento all’accertamento del requisito della residenza il MiSE rinvia, per quanto compatibili, ai chiarimenti forniti per le startup innovative.

Quanto al requisito della presentazione del bilancio certificato viene chiarito che in sede di iscrizione della società in sezione speciale gli uffici sono tenuti a differenziare la verifica in ragione della società interessata. Nello specifico per le società obbligate per legge a certificare il bilancio sarà accertato che esse lo abbiano fatto conformemente a quanto prevede il decreto di “revisione legale” (D.lgs n. 39/2010), mentre per le società per le quali detto obbligo non sussiste, gli uffici verificheranno che sia stata depositata la cd. “certificazione volontaria” antecedentemente alla richiesta d’iscrizione in sezione speciale. Si tratta evidentemente dell’atto aggiuntivo, successivo alla approvazione del bilancio, reso da un revisore su incarico dato dagli amministratori ma che non è soggetto ad approvazione da parte dell’assemblea.

Per quanto attiene al requisito negativo della quotazione delle azioni in un mercato regolamentato e di quello della iscrizione della società nella sezione speciale delle startup innovative, potranno applicarsi i medesi criteri di verifica già esaminati per le startup innovative.

Con rifermento, poi, ai requisiti positivi il Ministero evidenzia due differenze rispetto a quelli illustrati per le startup innovative: “La prima è che nelle PMI innovative i requisiti restano alternativi, ma necessariamente devono essere almeno due, a fronte di una riduzione dei coefficienti nel caso delle spese di ricerca e sviluppo e di personale addetto. La seconda differenza, più strutturale, si ricollega alla necessaria attività della società precedente all’iscrizione in sezione speciale. “ .

Infine, il MiSE rinvia integralmente anche per gli altri due requisiti co-alternativi a quanto evidenziato in materia di startup innovative.

 

Verifiche dinamiche

Per ciò che concerne la prima verifica “in itinere” ed i requisiti co-alternativi, il MiSE conferma che vale quanto rilevato in materia di startup.

Il Ministero si sofferma invece sulla verifica annuale della esistenza di una certificazione di bilancio che, una volta iscritta la PMI in sezione speciale, diviene una vera e propria certificazione legale secondo quanto previsto dal richiamato decreto di “revisione legale”.  Tale indicatore, difatti, assume particolare rilievo posto che la perdita dei requisiti o il mancato deposito della dichiarazione sono sanzionabili con la cancellazione dalla sezione speciale e quindi con la fuoriuscita dal regime agevolato. Si tratta dunque di comportamenti omissivi cui potrà porsi rimedio accedendo all’istituto del “ravvedimento operoso” sempreché, naturalmente, tale procedura sia perfezionata prima dell’avvio del procedimento di cancellazione da parte dell’ufficio. Il Ministero rammenta inoltre che nei casi in cui si configurino le predette violazioni resta comunque fermo il potere degli uffici di irrogare la sanzione pecuniaria per ritardato adempimento di un obbligo previsto dalla legge.

Da ultimo, con riferimento all’adempimento dell’“aggiornamento annuale” il MiSE invita gli organi preposti ad allertare le PMI innovative, con ragionevole anticipo, della necessità di provvedervi. Ciò, in particolare, precisa il Ministero, sarebbe opportuno, anzitutto, nell’ottica di una più ampia cooperazione tra impresa ed uffici, ma anche, e non meno importante, al fine di minimizzare l’applicazione dei rimendi previsti in caso di ritardo od omissione dell’adempimento.

 

Alessandro Foti

Startup e PMI innovative: stretta del MiSE sui controlli – PARTE I

Il Ministero dello Sviluppo Economico è intervenuto sul delicato tema dei controlli finalizzati alle iscrizioni (cdd. verifiche preventive) ed ai successivi adempimenti (cdd. verifiche dinamiche) riguardanti startup e piccole e medie imprese innovative. Con la corposa circolare 3696 del 14 febbraio 2017, il MiSE non si è limitato ad impartire talune linee guida, cui gli uffici del registro delle imprese dovranno attenersi in sede di verifiche, ma ha anche fornito preziosi chiarimenti sia per le imprese che per i consulenti coinvolti a vario titolo in quest’ambito.

Per ragioni di semplicità abbiamo suddiviso gli argomenti trattati nella circolare in due parti; nel presente documento ci occuperemo delle indicazioni riferibili alle startup innovative mentre nel secondo tratteremo quelle relative alle PMI.

La circolare è reperibile al seguente indirizzo: goo.gl/7ypyzp

 

STARTUP INNOVATIVE

Verifiche preventive

Il primo dei requisiti che gli uffici devono verificare attiene alla forma societaria poiché, come prescritto dalla norma, ai fini dell’iscrizione dell’impresa innovativa nell’apposita sezione del registro, è necessario che essa sia costituita quale società di capitali non quotata. L’accertamento di questo requisito non presenta particolari ostacoli per le imprese italiane posto che tale informazione è presente proprio nei database delle camere di commercio ovvero, per quanto riguarda il requisito negativo della mancata quotazione, in quello della CONSOB. Anche per quanto riguarda le imprese comunitarie o dello SEE, non pare vi siano particolari problematiche da segnalare, rispetto ad esse peraltro, a partire dal giugno del 2017, dovrebbe trovare definitiva implementazione il B.R.I.S. (business registers interconnection system) un sistema che consentirà agli uffici coinvolti nelle verifiche nei vari paesi di scambiare le informazioni dei registri delle imprese in base a quanto previsto dalla direttiva 2002/17/UE.

Il secondo requisito si riferisce all’ “età” dell’impresa. Ai fini dell’iscrizione si richiede infatti che essa sia costituita da non più di sessanta mesi, dove per costituzione deve intendersi la data di costituzione e non già quella in cui ha avuto inizio l’attività o l’impresa è stata iscritto al registro delle imprese. Naturalmente il requisito presuppone che l’impresa sia già costituita (da almeno un anno) e non invece una neo-impresa per la quale è implicito, e dunque non necessario, l’accertamento.

Il terzo requisito attiene alla residenza dell’impresa. Al riguardo la norma rinvia alla disposizione del testo unico delle imposte sui redditi (art. 73 del Dpr 917/1986) secondo la quale, in estrema sintesi, si considera residente in Italia la società che per almeno 183 gg. ha la sede legale, dell’amministrazione o l’oggetto principale dell’attività in Italia. Assumono rilievo poi le condizioni che la disciplina pone affinché una società, costituita secondo una giurisdizione di uno dei Paesi dell’Unione o dello SEE, e che sia stabilita principalmente in un Paese differente dall’Italia, possa godere del regime di favore previsto dalla normativa italiana per le startup innovative. Si tratta in sostanza di accertare, secondo i dettami della giurisdizione domestica, se tali imprese abbiano o meno una “sede produttiva” o una “filiale” in Italia. Nello specifico, il MiSE precisa che rientrano nella prima categoria tanto la sede secondaria quanto l’unità locale di impresa “estera” mentre, per quanto attiene al concetto di “filiale”, potrà farsi utilmente riferimento alla direttiva 89/666/CE (cd. XI direttiva).

Sempre con riguardo alle verifiche da effettuare nella fase di iscrizione, il MiSE si sofferma sul requisito dell’oggetto sociale esclusivo o prevalente della società rispetto al quale si sono registrate talvolta posizioni disomogenee da parte degli uffici camerali specialmente sul significato da attribuire alla locuzione “sviluppo, produzione e commercializzazione di prodotti e servizi innovativi ad alto valore tecnologico”. Ebbene, sul punto la circolare suggerisce un’”approccio teleologico” ossia fondato sulle finalità complessive della normativa. Al tal fine, il Ministero evidenzia l’importanza della valutazione di taluni elementi/requisiti quali: documentabilità del requisito dell’innovazione in relazione all’oggetto sociale onde valutarne la sua innovatività ad alto valore tecnologico; descrizione dell’effettiva attività svolta; esistenza di un sito web o in sua assenza presentation deck; eventuale incubazione.

Ulteriori precisazioni concernono i controlli preliminari sull’individuazione dei tre requisiti alternativi di cui almeno uno dev’essere necessariamente posseduto dalla società per poter essere definita startup innovativa.

In particolare, viene giustamente confermato che, per le startup costituite a norma del DM 17 febbraio 2016 (clicca qui per maggiori info), i requisiti della ricerca e sviluppo, del personale qualificato, delle privative, potranno essere accertati dagli uffici sulla base delle “dichiarazioni d’intento”.

Più in generale, con riferimento a tutte le startup innovative comunque costituite, il Ministero che la percentuale delle spese in ricerca e sviluppo, sarà oggetto di verifica e valutazione da parte degli uffici nei limiti della documentazione loro disponibile senza dunque poteri ispettivi. In merito al requisito della percentuale di dipendenti “qualificati”, viene chiarito che l’analisi degli uffici dovrà avere un triplice carattere: (i) sostanziale, ossia basata sulla valutazione delle figure lavorative previste dalla normativa giuslavoristica vigente (dipendente, parasubordinato etc.), (ii) quantitativa, ossia del controllo che l’apposito campo informativo compilato dall’impresa descriva i titoli accademici più elevati conseguiti dai membri del team, facendo emergere con chiarezza il conseguimento della percentuale abilitante, anche avvalendosi delle indicazioni fornite dalla società nell’autocertificazione; e (iii) qualitativa, che attiene alla verifica della rispondenza della percentuale alle specializzazioni del personale.

Infine, relativamente alle startup innovative a vocazione sociale, il MiSE rileva la necessità di una verifica formale della presenza del Documento di Descrizione di Impatto Sociale. Per tali imprese, in particolare, occorre che gli uffici tengano conto tanto del profilo innovativo ad alto valore tecnologico dell’oggetto sociale, quanto di quello ulteriore dell’attività svolta in via esclusiva in uno dei settori ad impatto sociale previsti dalla normativa.

 

Verifiche dinamiche

Nell’ambito dei controlli in itinere la circolare anzitutto riferisce che gli uffici sono chiamati a verificare sia la sussistenza sia la perdita fisiologica dei requisiti per decorso del termine massimo fissato dalla norma.

Con riguardo al mantenimento dei requisiti gli uffici sono essenzialmente chiamati a riscontrare la coerenza delle dichiarazioni contenute nell’atto di “conferma” depositato dalle imprese interessate; tuttavia, sebbene in taluni casi la conferma dei requisiti può essere assunta così com’è (si pensi alla verifica del tipo societario) in altri casi, invece, sarà opportuno riverificarli ex novo (è il caso della quotazione, della distribuzione degli utili, del valore annuale della produzione). Analogamente, gli uffici procederanno alla verifica della sussistenza dei requisiti alternativi concernenti il personale e le spese di ricerca e sviluppo, essendo invece in sostanza non modificabile (salvo casi particolari) quello delle privative e dei software.

Per quanto attiene la perdita dei requisiti, viene rammentato che il 18 dicembre 2017 si esaurirà lo speciale regime previsto per le società già esistenti alla data di entrata in vigore della norma, e quindi, a partire da quella data, le cancellazioni dalla sezione speciale non prevedranno più scaglioni preformati, ma saranno regolate in via automatica (o automatizzabile) sulla data di iscrizione della società in sezione speciale.

 

Alessandro Foti

Start up innovative: Modalità di costituzione delle società a responsabilità limitata

È percorribile facoltativamente e in via alternativa, rispetto a quanto ordinariamente previsto dal codice civile, la modalità di costituzione delle start-up innovative sotto forma di società a responsabilità limitata, pertanto, a seconda dei casi, gli uffici potranno continuare a iscrivere in sezione ordinaria e speciale start-up costituite nella forma di s.r.l. con atto pubblico. Sono queste alcune delle indicazioni pervenute dal Ministero dello Sviluppo Economico (“MISE”) con circolare 3691/C del 1 luglio 2016 e finalizzate ad illustrare la disciplina attuativa contenuta nel Decreto ministeriale 17 febbraio 2016 (“DM”) e nel decreto direttoriale 1 luglio 2016 “DR”).

Viene chiarito, anzitutto, che la scelta di concentrare la regolamentazione sul tipo societario della s.r.l. è essenzialmente dovuta a due ragioni: in primo luogo la rilevanza numerica delle start-up iscritte in sezione speciale e costituite in forma di s.r.l. (che rappresentano ad oggi oltre l’80% del numero complessivo delle start-up); in secondo luogo, si è tenuto conto del regime particolarmente favorevole, che il legislatore ha riservato alle start-up s.r.l. (e.g, la disciplina relativa alle diverse categorie di quote, all’equity crowdfunding, etc.).

Va detto poi che già nei primi mesi di quest’anno, al fine di dare concreta attuazione alle norme agevolative previste per la costituzione di tali tipologie d’imprese, il Ministero aveva elaborato un modello standard di atto costitutivo e statuto di s.r.l. secondo la procedura derogatoria delle norme codicistiche. Nello specifico, in adesione alla delega normativa, veniva regolato esclusivamente il modello standard alternativo, rimanendo disciplinato dal codice civile, dalla legge 89 del 1913 (cd legge notarile) e dalle altre norme di sistema, l’ordinaria costituzione tramite atto pubblico.

È importante ricordare che a partire dal 20 luglio 2016 per costituire una startup innovativa in forma di S.R.L., in alternativa all’atto pubblico, è possibile utilizzare il modello standard tipizzato sottoscritto con firma digitale dai contraenti. Il modello standard tipizzato può essere redatto attraverso software disponibili sul mercato, oppure con il servizio “base” Atti Startup realizzato da InfoCamere (http://startup.registroimprese.it/startup/index.html). Il servizio consente di predisporre per via telematica un atto costitutivo startup in forma di S.R.L. in modo semplice e guidato, secondo i dettami della normativa vigente.

Il MISE precisa che con il DM sono state anche delineate le modalità di deposito e conseguente iscrizione dell’atto costitutivo nel registro delle imprese; si tratta di regole formali a cui i depositanti e gli uffici dovranno attenersi ai fini dell’espletamento della formalità che, lo si ricorda, ha efficacia costitutiva.

In particolare, si richiede la sottoscrizione elettronica a norma del codice dell’amministrazione digitale (“CAD”), da parte di ciascun contraente (o da parte dell’unico sottoscrittore, nel caso di s.r.l. unipersonale) da apporre sul documento elettronico, senza possibilità di prevedere modalità di sottoscrizione alternative, soprattutto al fine di consentire le necessarie e corrette verifiche degli uffici (ai sensi della direttiva del 16 settembre 2009, n. 2009/101/CE e delle norme antiriciclaggio).

In pratica, l’onere formale degli atti costitutivi risulterà assolto quando riporterà l’impronta digitale di ciascuno dei (o del) sottoscrittori, e quando esso accede a un documento informatico, nel rispetto del CAD. Ne consegue che non assolve tale onere il documento nato su supporto analogico, sottoscritto autografamente dai contraenti e poi successivamente scansionato e trasmesso (anche se sullabasedelle specifiche tecniche di cui al DR) all’ufficio del registro delle imprese (cfr. nota alla Camera di commercio di Padova del 7/12/2015, prot. 265996).

Sempre ai fini del rispetto dell’onere formale, la circolare chiarisce che il DM richiede anche che, ai fini del rispetto del principio della consensualità (di cui all’articolo 1325 cc), in caso di atto plurilaterale, tutte le sottoscrizioni debbano essere apposte entro 10gg.

Con riguardo alle verifiche che gli uffici dovranno porre in essere ai fini dell’iscrizione in sezione ordinaria (iscrizione propedeutica a quella in sezione speciale), il MISE specifica che essi alternativamente eseguiranno dei controlli preventivi giurisdizionali, amministrativi o in assenza di entrambi dell’atto pubblico. Più in dettaglio, stante l’efficacia costitutiva della formalità in parola, l’ufficio del registro delle imprese, all’atto dell’iscrizione in sezione ordinaria della s.r.l. start-up costituita sulla base del modello standard sottoscritto a norma del CAD, potrà porre in essere quattro tipi di controllo: di mera legalità formale, di legalità formaleallargatanelrispetto della regolamentazione UE, di legalità formale dedicata, di verifica antiriciclaggio. A titolo esemplificativo, l’ufficio ricevente dovrà verificare che, al di là della pertinenza nell’oggettosocialedelconcettodiproduzione,sviluppoe commercializzazione di un bene o un servizio innovativo, esso sia lecito, possibile, determinato o almeno determinabile. In ogni caso, precisa la circolare, l’ufficio è chiamato anche a verificare la capacità giuridica e di agire del o dei costituenti; la condizione patrimoniale dei sottoscrittori; che in caso di conferimenti in natura sia rispettato il disposto dell’articolo 2343 del codice civile, come richiamato dall’articolo 2463 del codice civile; la capacità giuridica del o dei comparenti,daverificarsi soprattutto con riferimento all’eventuale presenza di pene accessorie a condanne penali di natura interdittiva o inabilitativa specifica. Si tratta, in pratica, di verifiche che nella maggior parte dei casi gli uffici effettuano ordinariamente al momento dell’iscrizione.

Fermo quanto già descritto l’ufficio avrà anche cura di verificare quanto segue: con riferimento a cittadini comunitari ed extracomunitari non a conoscenza della lingua italiana (fermo restando il criterio del bilinguismo nelle aree geografiche individuate dalle rispettive norme), che il testo sia in duplice lingua, che la conformità della traduzione sia asseverata , che il cittadino non a conoscenza della lingua sia assistito da traduttore o interprete di propria fiducia, che sottoscriverà digitalmente l’atto, indicando la propria qualità;

Attengono invece a verifiche finora non praticate dagli uffici quelle previste dalla disciplina antiriciclaggio la quale, tuttavia, non può certo essere disattesa nel caso in cui vengano costituite start-up ai sensi della procedura di cui si discute. Sul punto il MISE specificamente chiarisce che, sebbene tali uffici non siano inclusi nell’alveo di figure istituzionali chiamate a compiere verifiche del genere, ai fini di garantirne il compimento si ritiene di poter equiparare codesti uffici ai professionisti individuati dal legislatore della normativa antiriciclaggio.

Da ciò consegue che agli uffici, inter alia, spetterà il compito di adeguata verifica del titolare effettivo nonché di segnalare eventuali operazioni sospette, da individuarsi secondo i criteri e gli indicatori dettati dalla normativa in materia. Nella circolare in parola, viene anche precisato che laddove la sottoscrizione dell’atto costitutivo avvenga non all’interno dell’ufficio, ma in via remota e ove l’ufficio non possa provvedere all’identificazione de visu del o deicontraenti,sarà consentito a talune condizioni, l’utilizzo del dispositivo di firma digitale.

Naturalmente, le verifiche da parte degli uffici in materia antiriciclaggio, sono perviste nelle sole ipotesi di atto costitutivo non autenticato dal notaio o dall’ufficio assistenza qualificata alle imprese (“AQI“) presso le Camere di commercio. Poiché, diversamente, su tali soggetti incomberebbero tutti gli adempimenti antiriciclaggio.

La circolare del MISE evidenzia inoltre i possibili esiti della mancata iscrizione in sezione speciale della start-up, distinguendo due fattispecie completamente differenti. Nella pima si è in presenza di non iscrizione genetica nella sezione speciale e conseguente non iscrizione anche nella sezione ordinaria, nel qual caso saranno esperibili gli ordinari rimedi. Diverso è il caso in cui la cancellazione successiva dalla sezione speciale, in tale ipotesi infatti è consentito il mantenimento dell’iscrizione in sezione ordinaria.

Qualora invece le parti contraenti si avvalgano dell’autentica prestata dall’ufficio AQI, dovendo gli uffici camerali svolgere tutti gli accertamenti riconnessi all’autentica, la verifica del medesimo ne consente l’immediata iscrizione in sezione ordinaria e speciale e l’eventuale immediato avvio dell’attività. In queste ipotesi dovendosi procedere alla autenticazione delle sottoscrizioni digitali dei contraenti de visu, il Conservatore o la persona da esso delegata, dovrà verificare direttamente (e non per tabulas) il consenso dei contraenti stessi, che costituisce l’elemento fondamentale della “non contrarietà all’ordinamento giuridico”.