Start-up innovative: i nuovi criteri per l’accesso alle agevolazioni economiche (Circ. 102159/2018)

Con Circolare del 14 febbraio 2018, n. 102159, il Ministero dello Sviluppo Economico ha modificato e integrato la propria Circolare del 10 dicembre 2014 n. 68032 relativa ai criteri e alle modalità di concessione di agevolazioni ai sensi del D.M. 24 settembre 2014 per il sostegno alle start-up innovative.

Startup innovative: pienamente operative le modifiche agli incentivi per gli investimenti in equity

Roma, 02 ottobre 2017 – Sono pienamente operative le modifiche che hanno rafforzato e reso permanenti gli incentivi fiscali per chi investe in startup innovative, previste dalla legge di bilancio per il 2017 e ora autorizzate dalla Commissione europea (SA 47184) che il 18 settembre ha pubblicato la relativa decisione.

Gli incentivi, volti a sostenere la nascita e lo sviluppo di imprese innovative ad alto valore tecnologico, sono destinati sia alle persone fisiche che alle persone giuridiche che decidono di investire nel capitale delle startup innovative.

Per le persone fisiche è prevista una detrazione dall’IRPEF lorda pari al 30% della somma investita nel capitale sociale delle startup innovative, fino ad un investimento massimo di un milione di euro annui.

Le persone giuridiche possono beneficiare di una deduzione dall’imponibile IRES pari al 30% dell’investimento, con tetto massimo di investimento annuo pari a 1,8 milioni di euro.

Gli incentivi sono usufruibili sia in caso di investimenti diretti, sia in caso di investimenti indiretti per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) e di altre società che investono prevalentemente in tali società.

Tali agevolazioni potranno essere fruite stabilmente: la legge di bilancio per il 2017, infatti, le ha rese permanenti.

 

Ministero dell’Economia e delle Finanze

Cessioni gratuite di prodotti alimentari: novità per le agevolazioni fiscali

La Legge 19 agosto 2016, n. 166, contenente “Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi” (la “Legge”) ha introdotto una serie di disposizioni “di favore” al fine di ridurre gli sprechi dei prodotti alimentari e farmaceutici nelle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione dei medesimi attraverso il recupero e la donazione a fini di solidarietà sociale.

In questa sede, ci soffermeremo sulle disposizioni fiscali di carattere agevolativo in materia di IVA, di imposte sui redditi e di tassa sui rifiuti – delle cessioni gratuite di beni alimentari effettuate a fini di solidarietà sociale.

 

Agevolazioni IVA

  • Risulta, in primo luogo, semplificata la procedura amministrativa necessaria per perfezionare il trasferimento dei beni che da “preventiva” diviene “riepilogativa” al fine di superare la presunzione di cessione a titolo oneroso di tali operazioni (disciplinata dal D.Lgs. n. 441/1997).Per provare la cessione è infatti ora previsto che il cedente effettui una comunicazione telematica (con un software specifico) agli uffici dell’Amministrazione finanziaria o alla Guardia di finanza indicando la data, l’ora e il luogo di inizio del trasporto, la destinazione finale dei beni nonché l’ammontare complessivo, calcolato sulla base dell’ultimo prezzo di vendita, dei beni ceduti gratuitamente.

    La comunicazione dovrà pervenire entro la fine del mese cui si riferiscono le cessioni gratuite e può non essere inviata qualora il valore dei beni stessi non sia superiore a 15.000,00 euro per ogni singola cessione effettuata nel corso del mese cui si riferisce la comunicazione. Per le cessioni di beni alimentari facilmente deperibili si è comunque esonerati dall’obbligo della preventiva comunicazione.

    Le modalità telematiche per l’invio della comunicazione saranno regolate da un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate. Si segnala che il termine tale provvedimento era da emanarsi entro 60 dall’entrata in vigore della Legge (14 settembre 2016).

    E’ inoltre disposto che le norme del D.P.R. 441/1997 vengano modificate per coordinarle alle nuove previsioni. Nelle more dell’emanazione di tali modifiche, rimane ad oggi valevole la segnalazione preventiva (almeno 5 giorni prima della consegna) per ogni cessione gratuita disciplinata dall’art. 2, c.2 del D.P.R. 441/1997.

  • La nuova normativa amplia le condizioni soggettive e oggettive per cui le cessioni dei beni alimentari ceduti gratuitamente per finalità solidali (operazioni esenti IVA ex art.10, n. 12), DPR n. 633/72) possono essere assimilate alle operazioni di distruzione dei beni senza pertanto alterare la detrazione dell’IVA operata a monte dal cedente.Nello specifico, al fine di ovviare alla necessità di rettificare l’IVA detratta sull’acquisto dei beni ceduti in esenzione IVA, la Legge n.166/2016 ha modificato gli artt. 13, comma 3, D.Lgs. n. 460/97 (per i beni non di lusso non più commercializzabili) e 6, comma 15, Legge n. 133/99 (per le derrate alimentari e i prodotti farmaceutici) prevedendo che:
    • si considerano distrutti ai fini IVA anche i prodotti alimentari che vanno oltre il termine minimo di conservazione, purché siano garantite l’integrità dell’imballaggio primario e le idonee condizioni di conservazione;
    • ceduti gratuitamente anche a Enti pubblici / privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche e solidaristiche e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività d’interesse generale anche mediante la produzione/scambio di beni e servizi di utilità sociale o forme di mutualità.

 

Agevolazioni in materia di imposte sui redditi

  • Dal punto di vista oggettivo (soggetti che effettuano le cessioni gratuite), si conferma la totale deducibilità, dal reddito d’impresa dei soggetti cedenti, dei costi di produzione o di acquisto dei beni alimentari gratuitamente ceduti la cui produzione o commercio rientra nell’attività propria dell’impresa, e, dall’altro, estende tale agevolazione anche ai costi sostenuti in relazione alle cessioni gratuite di altre tipologie di beni destinati a fini di solidarietà sociale senza scopo di lucro, sempre se prodotti o commercializzati nell’attività propria dell’impresa cedente. tali beni dovranno essere ndividuati con apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.
  • Sotto il profilo soggettivo (dal lato, cioè, dei soggetti destinatari di tali cessioni), si estende la platea dei soggetti aventi diritto, in precedenza limitata alle sole ONLUS, anche “agli enti pubblici … e agli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche e solidaristiche e che, in attuazione de principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività di interesse generale anche mediante la produzione e lo scambio di beni e servizi di utilità sociale nonché attraverso forme di mutualità”.
  • Cambiano poi, anche in relazione a questa normativa, gli aspetti amministrativi.In particolare, è introdotto l’obbligo di predisporre per ogni cessione un documento di trasporto progressivamente numerato ovvero un documento equipollente, contente l’indicazione della data, degli estremi identificativi del cedente, del cessionario e dell’eventuale incaricato del trasporto, nonché della qualità, della quantità o del peso dei beni ceduti.

    Chi riceve la donazione dovrà effettuare una dichiarazione trimestrale di utilizzo dei beni ceduti, da conservare agli atti dell’impresa cedente, con l’indicazione degli estremi dei documenti di trasporto corrispondenti ad ogni cessione, in cui si attesti il proprio impegno ad utilizzare direttamente i beni ricevuti in conformità alle finalità istituzionali e che, a pena di decadenza dai benefici fiscali, ne realizzi l’effettivo utilizzo diretto a fini di solidarietà sociale senza scopo di lucro.

 

Agevolazioni TARI

  • Una novità contenuta nella nuova legge riguarda infine la possibilità, per i comuni, di applicare una riduzione della TARI per le attività commerciali, industriali o professionali e produttive in genere che producono o distribuiscono beni alimentari e che a titolo gratuito cedono, direttamente o indirettamente, tali beni alimentari agli indigenti e alle persone in maggiori condizioni di bisogno ovvero per l’alimentazione animale.

 

Angela Valente

© 2017 Studio Legale De Berti Jacchia Franchini Forlani

Incentivi fiscali per gli investimenti in startup innovative

Pubblicato in Gazzetta il decreto sugli incentivi fiscali per gli investimenti in startup innovative

Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (GU n.84 del 11-4-2016) del Decreto 25 febbraio 2016 viene data concreta attuazione al pacchetto di misure studiate dal Governo per la crescita del Paese attraverso lo stimolo d’investimenti in imprese vocate all’innovazione.

La rilevanza del Decreto è data principalmente dal fatto che con esso si recepiscono le modifiche, apportate alla disciplina delle startup innovative, succedutesi fino alla data della sua emanazione. Tra queste vale la pena rammentare quelle che hanno allentato le maglie restrittive delle disposizioni originarie, ad esempio, estendendo al periodo d’imposta 2016 la durata degli incentivi fiscali (DL n. 76/2013); ampliando i requisiti richiesti affinché l’impresa possa qualificarsi start-up innovativa e, cioè, essere fiscalmente residente in Italia, o in  UE  o nel SEE, purché  abbia  una  sede produttiva o una filiale in Italia (DL n. 3/2015); incrementando, a 60 mesi  dalla  data  di  costituzione, l’arco temporale richiesto entro il quale una società è considerata start-up innovativa (DL n. 3/2015). Il Decreto recepisce, inoltre, orientamenti e raccomandazioni comunitarie sulle misure agevolative a micro, piccole e medie imprese.

Le misure agevolative si rivolgono sia alle persone fisiche sia alle società che intendono investire in startup innovative.

Per le persone fisiche che investono fino a 500mila euro in start up innovative è prevista una detrazione ai fini IRPEF del 19% di tale investimento e, nei casi in cui la detrazione ecceda l’imposta lorda, tale eccedenza potrà essere detratta dall’IRPEF dovuta nei periodi di imposta successivi ma non oltre il terzo e nel limite del suo ammontare.

Per le società che investono, invece, è prevista la possibilità di dedurre dal proprio reddito complessivo ai fini IRES il 20% degli investimenti rilevanti effettuati, per un importo non superiore a 1,8 milioni. Le percentuali salgono rispettivamente al 25% se si investe in una start up a vocazione sociale e al 27% nel caso di aziende che sviluppano e commercializzano esclusivamente prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico. Le agevolazioni spettano fino a un ammontare complessivo dei conferimenti non superiore a 15 milioni per ciascuna start up innovativa.

Il Decreto è disponibile al seguente LINK.

© 2016 Studio Legale De Berti Jacchia Franchini Forlani

Ministero delle politiche agricole: nuovo sostegno al settore del latte

Ministero delle politiche agricole: nuovo sostegno al settore del latte

Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali informa che Agea, l’agenzia per le erogazioni in agricoltura, sta procedendo al pagamento di cira 21 milioni di euro, dei 25 milioni previsti dalla misura straordinaria contro la crisi del comparto, a 25.000 allevatori italiani. Questa prima tranche di pagamenti erogata in anticipo di tre mesi sarà seguita nelle prossime settimane dalla distribuzione dei restanti 4 milioni di euro.

Questo intervento si inserisce tra le diverse azioni che il ministero ha promosso a favore del settore lattiero caseario, tra le quali si possono ricordare la cancellazione dell’Irap e dell’Imu sui terreni delle aziende agricole, una diminuzione della pressione fiscale sulle aziende che è scesa al 25% anche grazie all’aumento della compensazione Iva al 10% per gli allevatori, l’ampliamento della compensazione delle quote latte tra produttori, lo stoccaggio privato dei formaggi che dopo un iniziale quantitativo pari a 12.000 tonnellate è ora diventato, per il nostro paese, di 27.000 tonnellate e, infine, l’approvazione della legge 91/2015 che per le vendite di latte fresco prevede la durata minima dei contratti fissata a 12 mesi e l’espressa indicazione del prezzo da pagare alla consegna che può essere fisso o legato a fattori determinati, come indicatori di mercato, volume consegnato e qualità o composizione del latte crudo.

© 2016 Studio Legale De Berti Jacchia Franchini Forlani

UE: nuove misure eccezionali a sostegno degli agricoltori in crisi

UE: nuove misure eccezionali a sostegno degli agricoltori in crisi

La Commissione europea ha annunciato un pacchetto di misure eccezionali a supporto degli agricoltori europei e a salvaguardia del mercato interno UE. Nonostante le numerose crisi e le ristrettezze di budget, l’Unione europea (UE) ha mobilitato più di 1 miliardo di euro negli ultimi due anni a supporto del settore agricolo, compreso il pacchetto di supporto da 500 milioni di euro approvato a settembre 2015.

Il Commissario all’agricoltura e allo sviluppo rurale Phil Hogan ha dichiarato che “… la risposta odierna è una risposta completa che tiene conto del maggior numero possibile di proposte tenendo conto dei limiti legali e di budget presenti…”.

Le misure introdotte con questo ulteriore pacchetto si caratterizzano per la loro flessibilità che consentirà agli Stati membri di modificarle per adattarle il più possibile alle diverse esigenze nazionali, e sono focalizzate principalmente sul settore lattiero caseario, della carne suina e ortofrutticolo.

Di seguito viene riportato l’elenco, con una breve descrizione, delle misure adottate:

 

Applicazione di misure volontarie di gestione (articolo 222)

La Commissione permetterà alle organizzazioni di produttori, alle organizzazioni interprofessionali e alle cooperative di concludere, per un breve lasso di tempo, degli accordi volontari per coordinare la produzione e l’offerta dei prodotti agricoli. Tale misura viene denominata come “articolo 222” dell’Organizzazione Comune dei Mercati Agricoli (CMO), ovvero una misura specifica del settore agricolo applicata in periodi di grave squilibrio del mercato. Secondo la Commissione i parametri preoccupanti del mercato odierno soddisfano i requisiti stringenti richiesti per l’adozione della misura in questione. Si tratta infatti di una misura eccezionale mai utilizzata prima ed inclusa dal legislatore nel quadro delle riforme alla PAC del 2013 al fine di proteggere il mercato interno.

 

Aumento temporaneo degli aiuti di Stato

La Commissione autorizzerà un aumento temporaneo degli aiuti di Stato volto a permettere agli Stati membri di concedre a ciascun imprenditore agricolo fino a un massimo di 15.000 euro all’anno, senza applicare alcun tetto massimo nazionale. Tale misura, contrariamente all’aumento del massimale “de minimis” nazionale, può essere erogata immediatamente e con maggiore celerità.

 

Raddoppio del massimale d’intervento per il latte scremato in polvere ed il burro

La Commissione aumenterà i limiti quantitativi di latte scremato in polvere e di burro sottoposti a prezzi d’intervento rispettivamente da 109.000 a 218.000 tonnellate e da 60.000 a 100.000 tonnellate. In questo modo, la Commissione si impegna apertamente a sostenere il prezzo d’intervento stabilito.

 

Rafforzamento del produttore all’interno della catena di approvvigionamento

Il ruolo e la posizione dei produttori nella catena di approvvigionamento alimentare continuano ad essere un argomento cruciale per la Commissione. Il Gruppo di Lavoro dei Mercati Agricoli, costituito nel settembre del 2015 nell’ambito degli aiuti di 500 milioni di euro, presenterà in autunno le proprie osservazioni e raccomandazioni di carattere legislativo al fine di pervenire ad un miglior equilibro nella catena di approvvigionamento. Inoltre, è stato deciso che i rappresentati nazionali di alto livello si riuniranno con il Gruppo Mercati Agricoli per esaminare attentamente la situazione del settore lattiero caseario.

 

Sostegno al settore della carne suina

In risposta alle proposte per un nuovo regime di aiuti riguardante lo stoccaggio privato di carne suina, il Commissario Hogan ha comunicato che prenderà in considerazione l’instaurazione di un nuovo regime. Le modalità di tale regime, compresa la data d’introduzione delle misure, devono però ancora essere confermate.

 

Istituzione di un Osservatorio per il mercato della carne

Gli Stati membri hanno riconosciuto ed accolto il lavoro della Commissione nel controllo e scambio di informazioni di mercato. A seguito dell’esperienza maturata con l’Osservatorio del mercato del latte creato nel 2014, la Commissione ha deciso di istituire anche un Osservatorio per il mercato della carne volto a monitorare la carne bovina e quella suina.

 

Commercio internazionale

In relazione ai negoziati sugli accordi TTIP e Mercosur, la Commissione è al corrente della sensibilità del settore agricolo. Il Commisario Hogan, insieme al collegio dei Commissari, è determinato a promuovere gli interessi dell’UE e ad aprire nuovi mercati per i prodotti dell’UE negoziando, allo stesso tempo, un trattamento differenziato per i prodotti sensibili. I nuovi mercati sono di certo cruciali per l’agricoltura europea, ma altrettanto cruciale è un trattamento differenziato dei prodotti sensibili.

 

Promozione

Le campagne promozionali sono uno strumento chiave per trovare nuovi mercati, a tal fine sono disponibili oltre 100 milioni di euro per il 2016 solo per supportare la promozione di prodotti agricoli all’interno dell’UE e in paesi terzi. Grazie ad un impegno preso lo scorso settembre, oltre 30 milioni di euro sono stati specificamente destinati ai settori della carne suina e lattiero caseari ai quali oggi si aggiungono ulteriori risorse per far fronte alle turbative di mercato presenti in tali settori.

 

Divieti sanitari e fito-sanitari russi

L’intera Commissione sta continuando ad adoperarsi senza sosta al fine di revocare il divieto fitosanitario russo. Nonostante gli sforzi della Commissione per cercare di assicurare una rapida ripresa del commercio tra UE e Russia, fino ad ora ci sono stati pochi cambiamenti. Tuttavia sono stati fatti importanti progressi nell’eliminare i divieti fitosanitari ingiustificati o sproporzionati attuati da paesi terzi, compresi gli Stati Uniti, il Giappone, il Brasile e l’Ucraina. Ciò contribuirà a far aumentare sostanzialmente i flussi commerciali.

 

Strumenti finanziari/Banca europea per gli investimenti/Fondo europeo per gli investimenti strategici

La Commissione renderà prioritario il suo coinvolgimento con la Banca europea per gli investimenti (BEI), al fine di sviluppare degli strumenti finanziari adeguati per assistere gli agricoltori e gli operatori coinvolti nella trasformazione delle materie prime che vogliono investire nelle loro imprese per migliorarne la competitività o fare i necessari aggiustamenti strutturali. Gli Stati membri sono anche incoraggiati a sfruttare a pieno le opportunità offerte dal Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS) per investimenti nel settore agricolo e ad esaminare la possibilità di creare delle piattaforme dedicate per i finanziamenti FEIS.

 

Credito all’esportazione

La Commissione sta esaminando la fattibilità di uno schema per il credito all’esportazione che potrebbe integrare gli schemi che gli Stati membri già operano a livello nazionale. A tal riguardo, la Direzione generale per l’agricoltura sta intensificando i suoi contatti con la BEI e le agenzie competenti negli Stati membri.

 

Settore ortofrutticolo

La Commissione sta esaminando un prolungamento delle misure eccezionali previste per il settore ortofrutticolo conseguenti al divieto russo che scadrà il 30 giugno 2016.

 

Sviluppo rurale

La Commissione lavorerà insieme agli Stati membri per capire dove e come i programmi di sviluppo rurale possano essere adeguati per renderli più sensibili alla crisi attuale.

 

Per maggiori informazioni si veda il seguente LINK.

 

© 2016 Studio Legale De Berti Jacchia Franchini Forlani