La direttiva UE che riconosce più diritti ai consumatori che acquistano pacchetti di viaggio “tutto compreso”

Il 25 novembre 2015 l’Unione europea (“UE”) ha adottato la Direttiva (UE) 2015/2302 relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati (“direttiva”), con l’obiettivo di migliorare la protezione giuridica dei consumatori che acquistano pacchetti di viaggio “tutto compreso”.

Finora la protezione dei turisti che prenotano pacchetti di viaggio “tutto compreso”, preorganizzati dagli operatori turistici, ha trovato il proprio fondamento giuridico nelle previsioni della direttiva 90/314/CEE (“direttiva 90/314/CEE”), la quale riconosce a tali soggetti i seguenti diritti:

1) il diritto di ricevere tutte le informazioni necessarie anteriormente e successivamente la conclusione di un contratto di viaggio;

2) il diritto di essere rimborsati dei fondi depositati, e rimpatriati, in caso di fallimento dell’operatore turistico;

3) l’assicurazione che l’operatore turistico sia responsabile dell’esecuzione di tutti i servizi inclusi nel pacchetto di viaggio offerto.

L’avvento e l’uso sempre più crescente di internet nelle transazioni commerciali ha però reso più complicata ed incerta l’applicazione della direttiva 90/314/CEE in quanto i consumatori, che sempre più spesso prenotano online pacchetti turistici personalizzati, non sono più sicuri se, a seguito dell’acquisto delle varie combinazioni di servizi di viaggio facenti parte degli stessi, saranno o meno tutelati dalla normativa vigente.

Le innovazioni introdotte dalla direttiva

Con l’intento di eliminare tali inconvenienti e dare ulteriore impulso al settore del turismo, la direttiva adegua il corpus di diritti istituiti con la direttiva 90/314/CEE all’era digitale per il tramite di una serie di interventi di ammodernamento che perseguono il triplice obiettivo di migliorare il funzionamento del mercato interno, incrementare il livello di protezione dei consumatori e stabilire parità di condizioni tra i professionisti operanti nel settore del turismo.

I pacchetti turistici personalizzati

Il primo intervento di adeguamento operato dalla direttiva è quello di estendere i diritti riconosciuti dalla direttiva 90/314/CEE ai pacchetti turistici  personalizzati, i cui differenti servizi siano scelti ed assemblati dal consumatore–viaggiatore.

Obblighi e responsabilità dell’organizzatore

L’organizzatore di un qualsiasi tipo di pacchetto turistico, sia esso tradizionale oppure personalizzato, ha l’obbligo giuridico di comunicare in modo chiaro, comprensibile e ben visibile al viaggiatore, prima che questo sia vincolato da un contratto o da un’offerta corrispondente, le informazioni precontrattuali relative a:

1) il prezzo del pacchetto turistico, i potenziali costi aggiuntivi e l’impossibilità che tali prezzi vengano ridotti o maggiorati, tranne se il contratto non contenga un’espressa riserva in merito.

La direttiva statuisce che, qualora l’organizzatore richieda una maggiorazione del prezzo del pacchetto turistico superiore all’8% rispetto a quello concordato, il viaggiatore ha il diritto di poter cancellare la vacanza prenotata senza il pagamento di alcuna penalità, se la disdetta viene comunicata entro un termine ragionevole previsto, oppure di accettare un’offerta alternativa di viaggio di uguale valore rispetto a quella inizialmente pattuita;

2) il diritto del viaggiatore di poter cancellare gratuitamente, prima della partenza, la vacanza prenotata, qualora nei paesi di destinazione si siano verificate circostanze eccezionali e inevitabili (quali per esempio disastri naturali, conflitti di guerra o altre situazioni serie), oppure dietro il pagamento di un indennizzo ragionevole per qualsiasi altra ragione;

3) l’assistenza garantita al viaggiatore che si trovi in situazioni di difficoltà durante il viaggio, informandolo dei servizi sanitari, delle autorità locali e dell’assistenza consolare disponibile, e aiutandolo ad effettuare comunicazioni a distanza e a procurarsi servizi turistici alternativi;

4) l’estensione delle garanzie di risarcimento delle somme anticipate e, se è incluso il trasporto passeggeri, di rimpatrio, già previste dalla direttiva 90/314/CEE per il fallimento dell’organizzatore di un pacchetto turistico, ai servizi turistici collegati, qualora il venditore oppure uno qualunque dei fornitori di tali servizi risulti essere insolvente.

Misure a tutela degli operatori

A complemento degli interventi a favore dei viaggiatori, la direttiva introduce una serie di disposizioni a tutela dei professionisti operanti nel settore del turismo, affinché venga garantita la parità di condizioni in tale mercato.

A tal fine, affinché un operatore turistico non incorra in ostacoli che rendano meno appetibile la prestazione di servizi turistici in altri Stati membri, la direttiva riduce la frammentazione giuridica, tramite l’adozione di regole che si applichino in modo uniforme all’interno dell’UE e che rafforzino il riconoscimento reciproco delle misure di protezione a favore dei turisti in caso d’insolvenza.

Per abbattere i costi in cui i professionisti incorrono per conformarsi alla normativa dell’UE, la direttiva, da un lato, statuisce che i viaggi di lavoro organizzati da compagnie specializzate non rientrino più nel suo ambito di applicazione, mentre dall’altro, non contempla più alcune disposizioni della direttiva 90/314/CEE che ormai sono divenute obsolete, come l’obbligo d’informazione per gli opuscoli e/o di ristampa delle brochure.

Recepimento della direttiva negli ordinamenti nazionali

A far data dalla pubblicazione del testo della direttiva nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea dell’11 dicembre 2015, gli Stati Membri hanno a disposizione due anni per implementare le nuove regole, mentre gli organizzatori di pacchetti turistici godranno di ulteriori sei mesi per conformarsi ai nuovi obblighi.

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