La Commissione europea promuove norme più semplici e maggiore sostegno per i produttori ortofrutticoli

All’esito della revisione condotta nell’ambito del programma “legiferare meglio”, il 13 marzo 2017 la Commissione europea ha adottato un regolamento delegato relativo al settore ortofrutticolo che aggiorna e semplifica le norme relative a tale settore, potenziando il ruolo delle organizzazioni di produttori e migliorando l’attuale regime di gestione del mercato.

La nuova regolamentazione prevede, in particolare:

  • un incremento del sostegno al settore ortofrutticolo per i ritiri dal mercato, quando i prodotti devono essere rimossi dal mercato a causa di imprevisti sviluppi del mercato. I prezzi di ritiro aumenteranno dal 30% al 40% del prezzo medio di mercato dell’UE negli ultimi cinque anni per la distribuzione gratuita (charity withdrawals) e dal 20% al 30% per i prelievi destinati ad altri scopi;
  • una maggiore attrattività delle organizzazioni di produttori verso produttori che non sono attualmente membri, fornendo maggiore chiarezza su quali azioni delle organizzazioni di produttori sono ammissibili al sostegno finanziario dell’Unione europea;
  • una semplificazione normativa per quanto riguarda le organizzazioni di produttori transnazionali e le loro associazioni.

Le nuove regole si affiancheranno agli aiuti che l’Unione europea già concede al settore ortofrutticolo, un settore nel quale 3,4 milioni di imprese producono ortofrutticoli per un valore di circa 47 miliardi di euro, come gli aiuti diretti e il cofinanziamento di progetti di sviluppo rurale. L’UE ha anche finanziato misure per un totale di 430 milioni di euro per far fronte all’embargo sulle esportazioni agroalimentari dell’UE imposto dalla Russia e 700 milioni di euro annuali di finanziamenti supplementari per le organizzazioni di produttori.

Il Commissario Europeo all’agricoltura, Phil Hogan, ha affermato:

“Il settore europeo agroalimentare è di vitale importanza. L’UE l’ha supportato e continuerà a supportarlo, è altrettanto importante che milioni di agricoltori producano prodotti qualitativamente elevati e siano adeguatamente ricompensati per i loro sforzi e che i consumatori abbiano continuo accesso a questo genere di prodotti”.

Il Consiglio e il Parlamento Europeo disporranno ora di due mesi di tempo per votare il regolamento delegato, che poi entrerà in vigore.

Per ulteriori informazioni si veda il seguente link.

 

Giovanna Bagnardi

Approvato l’aiuto UE alla Tunisia: più importazioni di olio d'oliva “duty–free” ma con salvaguardie

Approvato l’aiuto UE alla Tunisia: più importazioni di olio d’oliva “duty–free” ma con salvaguardie

Con 475 voti a favore, 126 contrari e 35 astenuti, lo scorso 25 febbraio, il Parlamento europeo ha sostenuto la misura d’emergenza a sostegno dell’economia della Tunisia che prevede la possibilità di importare per due anni (i.e. 2016 e 2017), senza il pagamento di dazi doganali, 35.000 tonnellate di olio d’oliva.

Alla proposta iniziale sono state introdotte alcune misure correttive al fine di proteggere i produttori di olio d’oliva degli Stati membri dell’UE, in particolar modo l’Italia che è uno dei maggiori importatori di olio d’oliva. In particolare è stato introdotto l’obbligo di tracciabilità delle merci per avere la certezza che il “dazio zero” venga applicato soltanto all’olio di oliva effettivamente prodotto in Tunisia, ed è stata eliminata la possibilità di prolungare le misure di emergenza oltre i due anni previsti. Il Parlamento ha anche richiesto alla Commissione di presentare una valutazione intermedia dell’impatto di queste misure sul mercato UE.

In base a precedenti accordi la Tunisia gode già di una quota di importazioni a dazio zero per l’olio di oliva vergine per un volume pari a 56.700 tonnellate. La nuova quota extra pari a 35.000 tonnellate si applicherebbe solo una volta esaurita la normale quota già prevista e permetterebbe comunque di lasciare inalterata la quota di importazioni verso l’UE all’interno dell’attuale volume (145.200 tonnellate per il 2014/2015).

In un periodo di diffusa crisi economica, l’economia tunisina è stata ulteriormente e duramente colpita a causa degli attentati terroristici avvenuti nel 2015 contro la strada di democratizzazione intrapresa in seguito alla Primavera araba. Per questo motivo “… vogliamo che la Tunisia ce la faccia e dobbiamo aiutarla con misure concrete che promuovano subito la sua economia…” ha affermato la relatrice Marielle de Sarnez (ALDE, FR).

Sempre a tal fine, i deputati hanno altresì votato una separata risoluzione che sostiene i negoziati – iniziati ad ottobre 2015 – per la creazione di una zona di libero scambio con la Tunisia con l’obiettivo di trovare un accordo “progressivo e asimmetrico” per “contribuire alla stabilità della Tunisia, al consolidamento della sua democrazia e al rilancio della sua economia”.

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Etichettatura presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari

Etichettatura presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari

Regolamento (UE) 1169/11 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori

Il Regolamento (UE) n. 1169/11, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori (“regolamento’”), definisce i principi, i requisiti e le responsabilità che disciplinano l’etichettatura dei prodotti alimentari.

Entrato in vigore il 13 dicembre 2014, il regolamento ha abrogato, sostituendole, le precedenti direttive in materia di etichettatura e informazioni relative ai prodotti alimentari, cioé la direttiva 2000/13/CE, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l’etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità, e la direttiva 90/496/CEE, relativa all’etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari.

Rispetto alle abrogate direttive, il regolamento introduce le seguenti significative innovazioni:

  1. migliora la leggibilità delle informazioni obbligatorie relative a ciascun prodotto, prevedendo una dimensione minima dei caratteri;
  2. richiede una più chiara ed armonizzata presentazione nella lista degli ingredienti degli allergeni contenuti negli alimenti preimballati;
  3. rende obbligatoria la presentazione di informazioni relative agli allergeni per gli alimenti non preimballati, come quelli serviti in ristoranti e bar;
  4. a decorrere dal 13 dicembre 2016, obbliga a fornire una dichiarazione contenente determinate informazioni nutrizionali.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica agli operatori del settore alimentare in tutte le fasi della catena alimentare qualora le loro attività riguardano la fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, compresi i servizi di ristorazione forniti da imprese di trasporto quando il luogo di partenza si trovi nel territorio degli Stati membri.

Tutti gli alimenti destinati al consumatore finale, compresi quelli forniti dalle collettività, e quelli destinati alla fornitura delle collettività, rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento.

Infine, con l’entrata in vigore del regolamento, incombe anche sui ristoratori l’obbligo di informazione relativo agli allergeni contenuti negli alimenti. Tale informativa deve essere fornita nei locali in cui gli alimenti vengono somministrati, per il tramite del menù o di altro materiale informativo esposto.

Le informazioni obbligatorie sugli alimenti: principi che le disciplinano, contenuto e presentazione  

Le informazioni obbligatorie sugli alimenti richieste dalla normativa in oggetto rientrano in una delle seguenti categorie:

  1. informazioni sull’identità e la composizione, le proprietà o altre caratteristiche dell’alimento;
  2. informazioni sulla protezione della salute dei consumatori e sull’uso sicuro dell’alimento. Tali informazioni riguardano in particolare:
    • gli attributi collegati alla composizione del prodotto che possono avere un effetto nocivo sulla salute di alcune categorie di consumatori;
    • la durata di conservazione, le condizioni di conservazione e uso sicuro;
    • l’impatto sulla salute, compresi i rischi e le conseguenze collegati a un consumo nocivo e pericoloso dell’alimento;
  3. informazioni sulle caratteristiche nutrizionali che consentano ai consumatori, compresi quelli che devono seguire un regime alimentare speciale, di effettuare scelte consapevoli.

Il regolamento elenca le seguenti indicazioni che obbligatoriamente dovrebbero essere riportate sull’etichetta:

  1. la denominazione dell’alimento;
  2. l’elenco degli ingredienti;
  3. qualsiasi ingrediente o coadiuvante tecnologico, che provochi allergie o intolleranze, usato nella fabbricazione o nella preparazione di un alimento e ancora presente nel prodotto finito,anche se in forma alterata;
  4. la quantità di taluni ingredienti o categorie di ingredienti;
  5. la quantità netta dell’alimento;
  6. il termine minimo di conservazione o la data di scadenza;
  7. le condizioni particolari di conservazione e/o le condizioni di impiego;
  8. il nome o la ragione sociale e l’indirizzo dell’operatore del settore alimentare responsabile delle informazioni sugli alimenti;
  9. il paese d’origine o il luogo di provenienza ove richiesto;
  10. le istruzioni per l’uso, per i casi in cui la loro omissione renderebbe difficile un uso adeguato dell’alimento;
  11. per le bevande che contengono più di 1,2% di alcol in volume, il titolo alcolometrico volumico effettivo;
  12. la dichiarazione nutrizionale.

Poiché il carattere leggibile delle indicazioni obbligatorie costituisce un elemento fondamentale per far sì che l’informazione contenuta nell’etichetta sia correttamente veicolata al consumatore, sono previste delle misure minime relative alla dimensione dei caratteri utilizzati per le stesse.

Inoltre, per gli alimenti preimballati messi in vendita mediante tecniche di comunicazione a distanza, le informazioni obbligatorie, ad eccezione della data di scadenza, sono messe a disposizione del consumatore tramite il supporto della vendita a distanza oppure mediante qualunque altro mezzo adeguato chiaramente individuato dall’operatore del settore alimentare. Ad ogni modo, al momento della consegna del prodotto, tutte le informazioni obbligatorie devono essere nella disponibilità del consumatore.

I “simil alimenti”

Sono tali gli alimenti in cui un componente o un ingrediente che i consumatori presumono sia normalmente utilizzato o naturalmente presente è stato sostituito con un diverso componente o ingrediente. In tal caso, il componente o l’ingrediente utilizzato per la sostituzione parziale o completa andrà chiaramente indicato in etichetta.

Termine minimo di conservazione e scadenza

Il Termine minimo di conservazione (“TMC”) o la scadenza fanno parte delle indicazioni obbligatorie.

La data di scadenza, che é richiesta per i prodotti molto deperibili, è preceduta dalla dicitura “Da consumare entro il”, che rappresenta il limite oltre il quale il prodotto non deve essere consumato.

Il TRM, che invece si applica per gli alimenti che possono essere conservati più a lungo, é preceduto dalla dicitura “Da consumarsi preferibilmente entro il”. Tale dicitura indica che il prodotto, oltre la data riportata, può aver modificato alcune caratteristiche organolettiche come il sapore e l’odore ma può essere consumato senza rischi per la salute.

Paese d’Origine

Le indicazioni relative al paese d’origine o al luogo di provenienza di un alimento dovrebbero essere fornite ogni volta che la loro assenza possa indurre in errore i consumatori per quanto riguarda il reale paese d’origine o luogo di provenienza del prodotto. Per alcuni tipi di carne, l’indicazione del paese d’origine o del luogo di provenienza è obbligatoria.

Informazioni nutrizionali

Il regolamento ha incluso tra le informazioni obbligatorie quelle sulle caratteristiche nutrizionali del prodotto. Tale indicazione consente ai consumatori, compresi quelli che devono seguire un regime alimentare speciale, di effettuare scelte consapevoli.

L’obbligo di fornire tali informazioni decorrerà dal 13 dicembre 2016. Attualmente l’impiego di indicazioni nutrizionali e sulla salute è permesso soltanto se sono rispettate le condizioni previste nel Regolamento (CE) n. 1924/2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari.

Ulteriori disposizioni previste dal regolamento

I prodotti e le preparazioni a base di carne nonché i prodotti della pesca che possono sembrare costituiti da un unico pezzo di carne o di pesce ma che in realtà sono frutto dell’unione di diverse parti, attuata grazie ad altri ingredienti tra cui additivi ed enzimi alimentari oppure mediante sistemi diversi, recano l’indicazione “carne ricomposta” o “pesce ricomposto”.

Inoltre, la denominazione dell’alimento comprende o è accompagnata da un’indicazione dello stato fisico nel quale si trova il prodotto o dello specifico trattamento che esso ha subito (ad esempio “in polvere”, “ricongelato”, “liofilizzato”, “surgelato”, “concentrato”, “affumicato”), nel caso in cui l’omissione di tale informazione potrebbe indurre in errore l’acquirente. Nel caso di alimenti che sono stati congelati prima della vendita e sono venduti decongelati, la denominazione dell’alimento è accompagnata dalla designazione “decongelato”.

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La direttiva UE sui pacchetti turistici

La direttiva UE che riconosce più diritti ai consumatori che acquistano pacchetti di viaggio “tutto compreso”

Il 25 novembre 2015 l’Unione europea (“UE”) ha adottato la Direttiva (UE) 2015/2302 relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati (“direttiva”), con l’obiettivo di migliorare la protezione giuridica dei consumatori che acquistano pacchetti di viaggio “tutto compreso”.

Finora la protezione dei turisti che prenotano pacchetti di viaggio “tutto compreso”, preorganizzati dagli operatori turistici, ha trovato il proprio fondamento giuridico nelle previsioni della direttiva 90/314/CEE (“direttiva 90/314/CEE”), la quale riconosce a tali soggetti i seguenti diritti:

1) il diritto di ricevere tutte le informazioni necessarie anteriormente e successivamente la conclusione di un contratto di viaggio;

2) il diritto di essere rimborsati dei fondi depositati, e rimpatriati, in caso di fallimento dell’operatore turistico;

3) l’assicurazione che l’operatore turistico sia responsabile dell’esecuzione di tutti i servizi inclusi nel pacchetto di viaggio offerto.

L’avvento e l’uso sempre più crescente di internet nelle transazioni commerciali ha però reso più complicata ed incerta l’applicazione della direttiva 90/314/CEE in quanto i consumatori, che sempre più spesso prenotano online pacchetti turistici personalizzati, non sono più sicuri se, a seguito dell’acquisto delle varie combinazioni di servizi di viaggio facenti parte degli stessi, saranno o meno tutelati dalla normativa vigente.

Le innovazioni introdotte dalla direttiva

Con l’intento di eliminare tali inconvenienti e dare ulteriore impulso al settore del turismo, la direttiva adegua il corpus di diritti istituiti con la direttiva 90/314/CEE all’era digitale per il tramite di una serie di interventi di ammodernamento che perseguono il triplice obiettivo di migliorare il funzionamento del mercato interno, incrementare il livello di protezione dei consumatori e stabilire parità di condizioni tra i professionisti operanti nel settore del turismo.

I pacchetti turistici personalizzati

Il primo intervento di adeguamento operato dalla direttiva è quello di estendere i diritti riconosciuti dalla direttiva 90/314/CEE ai pacchetti turistici  personalizzati, i cui differenti servizi siano scelti ed assemblati dal consumatore–viaggiatore.

Obblighi e responsabilità dell’organizzatore

L’organizzatore di un qualsiasi tipo di pacchetto turistico, sia esso tradizionale oppure personalizzato, ha l’obbligo giuridico di comunicare in modo chiaro, comprensibile e ben visibile al viaggiatore, prima che questo sia vincolato da un contratto o da un’offerta corrispondente, le informazioni precontrattuali relative a:

1) il prezzo del pacchetto turistico, i potenziali costi aggiuntivi e l’impossibilità che tali prezzi vengano ridotti o maggiorati, tranne se il contratto non contenga un’espressa riserva in merito.

La direttiva statuisce che, qualora l’organizzatore richieda una maggiorazione del prezzo del pacchetto turistico superiore all’8% rispetto a quello concordato, il viaggiatore ha il diritto di poter cancellare la vacanza prenotata senza il pagamento di alcuna penalità, se la disdetta viene comunicata entro un termine ragionevole previsto, oppure di accettare un’offerta alternativa di viaggio di uguale valore rispetto a quella inizialmente pattuita;

2) il diritto del viaggiatore di poter cancellare gratuitamente, prima della partenza, la vacanza prenotata, qualora nei paesi di destinazione si siano verificate circostanze eccezionali e inevitabili (quali per esempio disastri naturali, conflitti di guerra o altre situazioni serie), oppure dietro il pagamento di un indennizzo ragionevole per qualsiasi altra ragione;

3) l’assistenza garantita al viaggiatore che si trovi in situazioni di difficoltà durante il viaggio, informandolo dei servizi sanitari, delle autorità locali e dell’assistenza consolare disponibile, e aiutandolo ad effettuare comunicazioni a distanza e a procurarsi servizi turistici alternativi;

4) l’estensione delle garanzie di risarcimento delle somme anticipate e, se è incluso il trasporto passeggeri, di rimpatrio, già previste dalla direttiva 90/314/CEE per il fallimento dell’organizzatore di un pacchetto turistico, ai servizi turistici collegati, qualora il venditore oppure uno qualunque dei fornitori di tali servizi risulti essere insolvente.

Misure a tutela degli operatori

A complemento degli interventi a favore dei viaggiatori, la direttiva introduce una serie di disposizioni a tutela dei professionisti operanti nel settore del turismo, affinché venga garantita la parità di condizioni in tale mercato.

A tal fine, affinché un operatore turistico non incorra in ostacoli che rendano meno appetibile la prestazione di servizi turistici in altri Stati membri, la direttiva riduce la frammentazione giuridica, tramite l’adozione di regole che si applichino in modo uniforme all’interno dell’UE e che rafforzino il riconoscimento reciproco delle misure di protezione a favore dei turisti in caso d’insolvenza.

Per abbattere i costi in cui i professionisti incorrono per conformarsi alla normativa dell’UE, la direttiva, da un lato, statuisce che i viaggi di lavoro organizzati da compagnie specializzate non rientrino più nel suo ambito di applicazione, mentre dall’altro, non contempla più alcune disposizioni della direttiva 90/314/CEE che ormai sono divenute obsolete, come l’obbligo d’informazione per gli opuscoli e/o di ristampa delle brochure.

Recepimento della direttiva negli ordinamenti nazionali

A far data dalla pubblicazione del testo della direttiva nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea dell’11 dicembre 2015, gli Stati Membri hanno a disposizione due anni per implementare le nuove regole, mentre gli organizzatori di pacchetti turistici godranno di ulteriori sei mesi per conformarsi ai nuovi obblighi.

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